08 mar 2008

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Testo Unico Sicurezza, OK del Consiglio dei Ministri, primo passo verso l'approvazione definitiva




Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di ieri 6 marzo 2008, ha approvato il Decreto attuativo della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 in materia di sicurezza sul lavoro e nei cantieri. Si tratta di un provvedimento molto atteso, che ridisegna in un'ottica di sistema quasi 60 anni di disposizioni e regole sulla salute e sicurezza dei lavoratori e andrà a sostituire il decreto legislativo 626/94.

Attenzione: il provvedimento non è immediatamente precettivo e dovrà seguire i necessari passaggi presso le commissioni di Camera e Senato, la Conferenza unificata delle Regioni ed il Consiglio di Stato. Si tratta comunque del primo passo fondamentale per la definitiva approvazione.

PRINCIPALI NOVITA'

Tra le principali novità introdotte dal Testo Unico Sicurezza segnaliamo:

  • La revisione del sistema delle sanzioni. Tra le altre cose è previsto l'arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi in aziende ad elevata pericolosità. Nei casi meno gravi, il decreto prevede l'arresto alternativo all'ammenda, o la sola ammenda, con una graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all'obbligo violato ottiene una riduzione della pena o la sostituzione con una sanzione pecuniaria dagli 8.000 a 24.000. Tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Rimangono inalterate le norme del codice penale, che non vengono trattate dal provvedimento, per l'omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. In caso di colpa dell'azienda in un infortunio con feriti o morti, vengono applicati ai responsabili sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro e la sospensione dell'attività. Scattano inoltre l'interdizione alla collaborazione con le P.A. e alle partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta, nonchè le relative imputazioni penali. Rimangono in vigore le norme già previste sulla sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di violazioni gravi o quando risultino in nero oltre il 20% dei lavoratori. La sospensione termina con la regolarizzazione dei lavoratori in nero e l'eliminazione delle situazioni di rischio.
  • L'ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, esteso a tutti i lavoratori (anche subordinati, autonomi, equiparati, a domicilio e a distanza, a progetto e interinali), a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio.
  • Viene istituito il libretto sanitario e di rischio personale per ogni lavoratore.
  • Il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda). Per le realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio i porti) è prevista la creazione di un rappresentante di sito produttivo.
  • L'ottimizzazione del coordinamento delle attività di vigilanza, eliminando le sovrapposizioni e migliorando dell'efficienza degli interventi. Creazione di un sistema informativo pubblico al quale partecipano anche le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Il finanziamento delle azioni di formazione e informazione private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e l'inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro.
  • L'eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Nel confronto con le Regioni di mercoledì 12 marzo, il Testo ha subito alcune modifiche relative ai seguenti punti (sintesi):

  • Art. 12. c. 3, Interpello: vengono meglio salvaguardati i diritti degli Organi di vigilanza
  • Art. 13, nuovo c. 6: salvaguardare art. 64 del DPR 303/56 (poteri ispettivi)
  • Art. 17, c. 1, lett. a): garantire unicità ed univocità del DVR
  • Art. 18, c. 1: adibire alla mansione solo lavoratori idonei
  • Art. 28, c. 1: lavoro manuale ripetitivo
  • Art. 55, c. 4, lett. a): reinserire sanzionabilità dell'obbligo dei datori di richiedere ai lavoratori l'osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali (era prevista l'eliminazione della sanzione)
  • Art. 55, c. 4, lett. n): reintrodurre sanzione penale per la consultazione dei RLS in tutti i casi previsti dall'art. 50 (era prevista la derubricazione a semplice sanzione amministrativa pecuniaria)
  • Sanzioni: reintrodurre sanzioni per violazioni connesse a scelta dei DPI (era prevista l'eliminazione della sanzione)
  • Macchine: garantire accertamenti di conformità alla vigilanza sui luoghi di lavoro
  • Rischio chimico: sostituire la dizione/definizione da rischio "moderato" a rischio "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute"
  • Art. 303 e 303-bis: salvaguardia dell'intero DPR 302/56 e dell'art. 64 del DPR 303/56
  • Varie: Cantieri, VDT, Agenti fisici, chimici, cancerogeni, amianto, ..

LEGGI E ARTICOLI SOSTITUITI DAL TESTO UNICO Il nuovo Testo Unico, che comprende le disposizioni contenute nel D.lgs 626/94 e altre che ne erano fuori (es. cantieri, vibrazioni etc..), abroga le seguenti leggi (vedi Titolo XIII, art. 304 - abrogazioni):

  • D.lgs 19 settembre 1994, n. 626
  • DPR 27 aprile 1955, n. 547;
  • DPR 7 gennaio 1956 n. 164;
  • DPR 19 marzo 1956, n. 303;
  • Dlgs 15 agosto 1991, n. 277;
  • Dlgs 14 agosto 1996, n. 493;
  • Dlgs 14 agosto 1996, n. 494;
  • Dlgs 19 agosto 2005, n. 187;
  • l'articolo 36 bis, commi 1 e 2 del DL 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;
  • gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO Lo schema di Decreto Legislativo è piuttosto corposo ed è composto da 305 articoli e numerosi allegati, suddivisi nei seguenti 13 Titoli:

  • Titolo I - (art. 1-61) - (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali) Attua l'articolo 1 della Legge 123/2007 e riguarda il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
  • Titolo II (art. 62-68) - Luoghi di lavoro (Disposizioni generali,Sanzioni)
  • Titolo III (art. 69-87) - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)
  • Titolo IV (art. 88-160) - Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni) Il Capo I regola gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori (art. 90), gli obblighi del coordinatore per la progettazione (art. 91), gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 92), le responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori (art. 93), gli obblighi dei lavoratori autonomi (art. 94), le misure generali di tutela (art. 95), gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 96), gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria (art. 97), i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 98), la notifica preliminare (art. 99), il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100), gli obblighi di trasmissione (art. 101), la consultazione dei rappresentanti per la sicurezza (art. 102), le modalità di attuazione della valutazione del rumore (art. 103), le modalità attuative di particolari obblighi (art. 104). Il Capo II dello stesso Titolo detta le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, compresi i lavori relativi a scavi e fondazioni e ai lavori svolti con l'impiego di ponteggi e impalcature; sono poi disciplinate le attività connesse alle costruzioni edilizie e alle demolizioni. Il Capo III illustra le sanzioni.
  • Titolo V (art. 161-166) - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)
  • Titolo VI (art. 167-171)- Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)
  • Titolo VII (art. 172-179) - Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)
  • Titolo VIII (art. 180-220) - Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)
  • Titolo IX (art. 221-265) - Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, sanzioni)
  • Titolo X (art. 266-286) - Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni)
  • Titolo XI (art. 287-297) - Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni)
  • Titolo XII (art. 298 - 303) - Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale
  • Titolo XIII (art. 304 - 305) - Disposizioni finali (modifiche al D.lgs 231/01, art. 25 septies e abrogazioni norme precedenti)

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