10 dic 2014

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Pubblicato il Regolamento UE 1297/2014 che modifica il Regolamento CE 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele




E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 350, del 6 dicembre 2014, il Regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Regolamento (UE) N. 1297/2014 della Commissione del 5 dicembre 2014

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

  1. all'articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:
    «Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è contenuto in un imballaggio solubile monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato II, punto 3.3.
  2. l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

  1. In deroga all'articolo 3, secondo comma, fino al 31 dicembre 2015 non sussiste l'obbligo di etichettare e imballare nuovamente in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, le sostanze di cui all'articolo 1, classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015.
  2. In deroga all'articolo 3, secondo comma, fino al 31 dicembre 2015 non sussiste l'obbligo di etichettare e imballare nuovamente in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, le miscele di cui all'articolo 1, classificate, etichettate e imballate in conformità alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o al regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.

ALLEGATO

Nell'allegato II, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è aggiunto il seguente punto 3.3:

«3.3   Detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso

Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori in dosaggio monouso è contenuto in un imballaggio solubile, si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

3.3.1. I detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori e contenuti in imballaggi solubili monouso sono inseriti in un imballaggio esterno. L'imballaggio esterno soddisfa i requisiti di cui al punto 3.3.2 e l'imballaggio solubile soddisfa i requisiti di cui al punto 3.3.3.

3.3.2. L'imballaggio esterno:

i) è opaco o scuro in modo da impedire la visibilità del prodotto o delle dosi singole;

ii) fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 3, reca il consiglio di prudenza P102 “Tenere fuori dalla portata dei bambini” in un punto visibile e in un formato che attira l'attenzione;

iii) è un contenitore facilmente richiudibile che si mantiene in posizione verticale;

iv) fatti salvi i requisiti di cui al punto 3.1, è munito di un dispositivo di chiusura che:

a) ostacola la capacità dei bambini piccoli di aprire l'imballaggio, richiedendo l'azione coordinata di entrambe le mani con una forza che renda l'apertura difficile per i bambini;

b) mantiene la sua funzionalità in condizioni di apertura e di chiusura ripetute per l'intera durata di vita dell'imballaggio esterno.

3.3.3. L'imballaggio solubile:

i) contiene un agente repellente in una concentrazione sicura che, in caso di esposizione orale accidentale, provoca un comportamento orale ripulsivo entro un tempo massimo di 6 secondi;

ii) conserva il suo contenuto liquido per almeno 30 secondi quando l'imballaggio solubile è immerso in acqua a 20 °C;

iii) resiste ad una forza compressiva meccanica di almeno 300 N in condizioni di prova standard.»

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