14 giu 2016

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SENTENZA - Omicidio colposo per il committente di un cantiere




Con la sentenza 23171/2016 la Corte di Cassazione ha ritenuto colpevole di omicidio colposo uno dei due committenti dell'opera, per il decesso di un operaio caduto dall’alto in un cantiere “sotto soglia“, ossia un cantiere in cui è presente una sola impresa e l’entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno.

Inizialmente la Corte di Appello di Napoli aveva condannato per omicidio colposo entrambi i committenti di un fabbricato. Uno dei due ha però dimostrato la sua estraneità al cantiere in quanto solo finanziatore dell'opera. 

Il cantiere risultava irregolare per una serie di motivi:

  • presenza di manodopera non autorizzata
  • mancanza di qualsiasi dotazione di sicurezza normativamente prevista (dpi, caschi, cinture di sicurezza, ecc.)
  • mancato allestimento di opere provvisionali
  • non era stato adottato il Piano di sicurezza (Pos)

Secondo la Corte era compito del Responsabile dei lavori accertarsi della regolarità dell’impresa appaltatrice e quindi i 2 committenti risultavano colpevoli per il reato di omicidio colposo.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione accogliendo il ricorso presentato da uno dei 2 committenti, ha però confermato la condanna al solo committente che svolgeva un ruolo attivo nel cantiere. In base all’art. 89 del dlgs 81/2008, nei cantieri “sotto soglia” egli avrebbe potuto designare un responsabile dei lavori sul quale trasferire la responsabilità nei limiti dell’incarico e dei poteri conferiti. Se ciò non avviene il committente assume posizione di assoluto garante ed è il diretto responsabile del cantiere.

Inoltre, avrebbe dovuto sospendere i lavori per tutelare la sicurezza degli operai e delle altre figure presenti sul cantiere, essendo evidente la non osservanza delle norme da parte dell’impresa.

La condanna per omicidio colposo è stata quindi confermata per il committente.

Scarica qui la sentenza della Corte di Cassazione 23171/2016

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