14 set 2016

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Prevenzione incendi: esenzioni per alcuni depositi




Con la Legge n.154/2016 del 28 luglio "Legge delega al governo per la semplificazione nei settori agricoli e agroalimentari" l'esenzione dagli adempimenti di prevenzione incendi inizialmente prevista per i depositi di prodotti petroliferi, è stata allargata anche a quelli di olio d'oliva, purché sempre inferiori a 6 metri cubi.

L'esenzione è contenuta nel DL 24 giugno 2014, n° 91 (art. 1-bis comma 1) di cui in rosso si riporta la modifica:

"1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi «e di olio di oliva» di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151".

La modifica è entrata in vigore il 25/08/2016.

 

 

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