15 apr 2015

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Linee guida per l'applicazione dei requisiti di conformità e valutazione del rischio delle attrezzature di lavoro




L'AUSL di Piacenza ha pubblicato le linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 81/08 n. 05 "Requisiti di conformità e valutazione del rischio delle attrezzature" Titolo III Capo I D.Lgs. 81/08.


Con l'emanazione del D. Lgs. 106/09 è stato completato il percorso previsto dalla Legge Delega (Legge 123/07) in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro consegnando alle figure della prevenzione un testo che caratterizzerà la loro azione per un lungo tempo.

Il Titolo III, Capo I tratta dell'uso delle attrezzature durante il lavoro fornendone una definizione assolutamente estensiva: "...qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto…" e ridefinendo il campo degli obblighi del datore di lavoro durante il loro uso e il relativo sistema sanzionatorio.

In queste Linee Guida si focalizzano gli obblighi del datore di lavoro in tema di Valutazione del Rischio e dei relativi adempimenti documentali.

In merito è importante quanto disposto dagli articoli 70 (Requisiti di sicurezza) e 71 (Obblighi del datore di lavoro):

  • L'articolo 70 prevede che le attrezzature di lavoro siano conformi alle disposizioni legislative delle Direttive Comunitarie di prodotto quali ad esempio il D.P.R. 459/96 ("Direttiva Macchine"). Nel caso di attrezzature antecedenti l'emanazione delle disposizioni regolamentari o costruite in loro assenza, queste devono essere conformi (o rese tali) ai requisiti, di ordine generale, contenuti nell'allegato V del D. Lgs. 81/08 che diventa, in questa fattispecie, il punto di riferimento tecnico e legislativo di giudizio di adeguatezza delle misure di sicurezza applicate alla attrezzatura.
  • L'articolo 71 tratta della Valutazione dei Rischi e relativi adempimenti ai commi 2, 3 e 4 dove stabilisce che:
    i) la valutazione riguarda la postazione di lavoro e che deve essere tenuto conto dei fattori relativi all'ambiente e all'uso delle attrezzature (comma2);
    ii) devono essere adottate misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi facendo riferimento, non esclusivamente, all'allegato VI del D:Lgs. 81/08 (comma 3);
    iii) venga predisposto ed attuato un programma per l'uso delle attrezzature conforme alle istruzioni e per il suo mantenimento nel tempo anche attraverso l'istituzione di appositi registri di controllo (comma 4).

Il processo di Valutazione dei Rischi che si viene a configurare disegna una serie di fasi (riassunte nello schema della pagina seguente) e di adempimenti documentali così strutturate:

  1. La realizzazione di una "anagrafica "delle attrezzature che possono, durante il loro uso, comportare un pericolo per la salute e la sicurezza. L'elenco delle attrezzature, anche per il coinvolgimento per altri rischi (vibrazioni, rumore, ...), deve essere inserito nel Documento previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. 81/08.
  2. L'analisi completa dei requisiti di conformità dell'attrezzatura secondo i percorsi delineati dall'articolo 70. Qualora durante la verifica sistematica dei requisiti di sicurezza si constati la loro assenza si dovrà provvedere con una idonea tempistica a realizzare quanto necessario per la conformità. Per il carattere operativo di quest'analisi è adeguata la realizzazione di "fogli di lavoro" che non richiedono la formalizzazione all'interno del Documento previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. 81/08 ma solo l'archiviazione presso l'azienda per i successivi aggiornamenti.
  3. La Valutazione del Rischio della postazione di lavoro che consideri l'insieme dell'attrezzatura, conforme ai requisiti di sicurezza, dell'ambiente e del fattore umano e che esita nella valutazione del rischio residuo e nella individuazione delle misure tecniche e organizzative per la sua riduzione. Gli esiti della valutazione del rischio e l'individuazione delle misure tecniche e organizzative vanno inserite nel Documento previsto dall'articolo 28 al comma 2 per le lettere a), b) e c).

Allo scopo diversi organismi ed enti che si occupano di salute e sicurezza durante il lavoro hanno elaborato nel tempo modelli di valutazione di diversa complessità e adeguatezza: in queste Linee Guida ne vengono proposti due che sono stati giudicati adeguati sotto il profilo del risultato rispetto all'impegno necessario per la loro realizzazione.

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