15 dic 2014

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In GU il DM 19 novembre 2014 in materia di sostanze esplodenti




È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 286, del 10 dicembre 2014, il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 novembre 2014, recante "Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti".

Decreto 19 novembre 2014 

Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti. [GU n. 286 del 10-12-2014]

Art. 1 - Composizione della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti

  1. La Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti, di seguito indicata come «Commissione consultiva centrale», operante presso il Ministero dell'interno per lo svolgimento delle funzioni consultive di cui alle norme richiamate in premessa e di quelle comunque previste nella stesa materia dalla legislazione vigente, oltre al presidente, si compone di:

    a) due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'altro della Polizia di Stato;
    b) due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri;
    c) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
    d) cinque rappresentanti dei settori economici interessati, su indicazioni plurime delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative designate dal Ministero dello sviluppo economico;
    e) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno dell'Agenzia delle Dogane e l'altro del Corpo della Guardia di Finanza;
    f) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    h) quattro esperti indicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti, su invito del presidente.
     
  2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
  3. Il presidente e i componenti della Commissione consultiva centrale sono nominati con decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su designazione delle amministrazioni interessate. Ai fini della nomina dei componenti è richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti, attestabile anche senza specifiche formalità e desumibile anche dall'analisi dei curricula dei candidati, con specifico riferimento alla qualità e quantità delle conoscenze pregresse in materia. La predetta Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
  4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i componenti supplenti.
  5. La Commissione adotta un proprio regolamento interno per il suo funzionamento. Essa si riunisce su convocazione del competente ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Art. 2 - Composizione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti

  1. La Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, di seguito indicata come «Commissione tecnica territoriale», operante presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo per lo svolgimento delle funzioni consultive e prescrittive di cui alle norme richiamate in premessa e di quelle comunque previste dalla legislazione vigente in materia è presieduta dal Prefetto o da un dirigente dello stesso Ufficio Territoriale del Governo appartenente alla carriere prefettizia, dallo stesso designato. La predetta Commissione è composta:

    a) da un ufficiale dell'Esercito, o della Marina militare, o dell'Aeronautica militare;
    b) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco;
    c) da un ingegnere dell'agenzia del territorio, o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di sostanze esplodenti;
    d) da un funzionario della Polizia di Stato. Limitatamente all'attività consultiva di materia di sorveglianza del mercato delle materie esplodenti, la Commissione può essere integrata, sul richiesta del Prefetto, da un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri o da un ufficiale della Guardia di Finanza designati dalle rispettive Amministrazioni.
     
  2. Nei casi in cui le determinazioni della Commissione tecnica territoriale riguardano depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve esser quello delle miniere.
  3. Per l'accertamento per la capacità tecnica di cui all'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, la Commissione tecnica territoriale è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa.
  4. Per l'accertamento per i requisiti soggettivi di idoneità all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, la Commissione tecnica territoriale è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.
  5. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla fabbricazione o accensione di fuochi d'artificio, di cui all'art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 o alla fabbricazione di esplosivi di cui all'art. 102 dello stesso regio decreto, la commissione è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.
  6. Ai singoli lavori della Commissione tecnica territoriale possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti, su invito del presidente.
  7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
  8. I componenti della predetta Commissione sono nominati con decreto del Prefetto, su designazione delle amministrazioni interessate previa verifica degli stessi requisiti richiesti ai componenti della Commissione di cui all'art. 1, nonchè quelli di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, del presente articolo, ferme restando le modalità di attestazione dell'esperienza di cui al medesimo art. 1, comma 3. La Commissione tecnica territoriale dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
  9. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo delegato dallo stesso presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i componenti supplenti.
  10. Ogni commissione tecnica territoriale adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento. Essa si riunisce su convocazione del Prefetto.

Art. 3 - Clausola di invarianza della spesa

  1. All'attuazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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