19 giu 2007

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Resistenza al fuoco per attivita' soggette a CPI: nuove disposizioni




Le attività soggette al controllo di prevenzione incendi che dal 25 settembre 2007 presenteranno al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, apposita domanda atta ad ottenere l'approvazione del progetto (art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37) dovranno seguire nuovi criteri riguardo la resitenza al fuoco degli edifici.

Il recente provvedimento stabilisce infatti le indicazioni per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CPI). Sono invece escluse le attività per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

DISPOSIZIONI

Le costruzioni devono garantire:

  • la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
  • la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
  • la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

I requisiti di protezione delle costruzioni dagli incendi sono garantiti attraverso l'adozione di misure e sistemi di protezione attiva e passiva; tutte le misure e i sistemi di protezione adottati devono essere adeguatamente progettati, realizzati e mantenuti per garantirne le prestazioni nel tempo.

L'individuazione dei valori che assumono i parametri posti a base della determinazione delle azioni di progetto è a carico dei responsabili della progettazione, mentre il relativo mantenimento delle condizioni che determinano l'individuazione dei suddetti valori è a carico dei titolari delle attività.

Per le costruzioni esistenti, con prestazioni di resistenza al fuoco accertate alla data del 25 settembre 2007, non è necessario procedere ad una nuova determinazione nei casi di modifiche della costruzione, nemmeno per ampliamento o variazione d'uso, purché queste modifiche non comportino:

  • un incremento della classe di rischio (di cui alla tabella 2 dell'allegato del Decreto);
  • una riduzione delle misure protettive;
  • un incremento del carico di incendio specifico.

ABROGAZIONI

A partire dal 25 settembre 2007 sono abrogati:

  • la Circolare del Ministro dell'interno 14 settembre 1961 n. 91, recante norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile;
  • il Decreto Ministeriale 6 marzo 1986, recante "Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno";
  • il riferimento al Bollettino ufficiale C.N.R. n. 192 del 28 dicembre 1999, relativo alla progettazione di costruzioni resistenti al fuoco, contenuto nella lettera circolare prot. P130/4101 sott. 72/E del 31 gennaio 2001.

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