19 dic 2016

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SENTENZA - Sganciarsi momentaneamente l'imbragatura non è comportamento abnorme




Cassazione Penale, Sez. 4, 15 dicembre 2016, n. 53287 

Il fatto

Dopo una abbondante nevicata nel dicembre 2009, furono necessario riparare gli elementi di fibrocemento presenti sulla copertura di un capannone industriale. La ditta incaricata scelse di operare dall'interno del capannone senza previsione di una rete di protezione ma con il montaggio di due ponti sviluppabili in altezza, capaci di consentire l'accesso in quota in condizioni di sicurezza e la contestuale presenza di tre lavoratori qualificati dotati di dispositivi di protezione individuale di un capocantiere e predispose il relativo POS.

I quattro lavoratori giunti sul luogo si accorsero che le condizioni erano peggiorate, in quanto gli elementi di copertura che erano precipitati per effetto della neve si erano andati ad incastrare nel controsoffitto, lesionandolo, ed anche perché il materiale collocato nell'intercapedine tra la copertura e il controsoffitto risultava appesantito in quanto completamente bagnato dalla neve sciolta. Dopo un sopralluogo in quota con la piattaforma, il capocantiere, stimato sussistente il pericolo di caduta dall'alto di elementi di copertura e di pezzi di controsoffitto intrisi d'acqua, suggerì di agire con modalità diverse da quelle indicate nel p.o.s., cioè agendo dall'esterno dell'immobile e dall'alto.

Fu modificato velocemente il POS da un collega inserendo la dicitura «... gli operai saliranno sulle travi, si legheranno con blocca stopper alla linea temporanea per la rimozione dei traslucidi...»

Non appena possibile, la squadra iniziò i lavori procedendo dall'esterno (anziché dell'interno) e dall'alto, utilizzando il carro ponte sviluppabile ponendolo in aderenza al muro perimetrale dell'edificio, in cima al quale, in particolare sulla seconda travatura del tetto, si poneva una linea vita provvisoria, agganciata in più punti ad un cavo onde consentire ai lavoratori di agganciare i dispostivi anticaduta e di spostarsi in altezza lungo il cavo guida.

Si costruì una sola linea vita, e non due (come sarebbe stato preferibile secondo quanto osservato sia dai tecnici A.S.L. che dal consulente della difesa), ma, in ogni caso, le modalità di lavoro concretamente risultanti non erano agevoli per l'operatore. In tale situazione il capocantiere, che non riusciva a compiere le operazioni di torsione del busto per prendere e passare ad un compagno una lastra, si sganciò momentaneamente dal dispositivo di ancoraggio ma, perso l'equilibrio, precipitò nel vuoto procurandosi gravi lesioni.

L'analisi

Il ricorso del responsabile legale della ditta che svolse i lavori fu contestata nei seguenti punti

  1. 1 Non erano stati previsti sistemi di protezione di tipo collettivo per evitare o ridurre i rischi di caduta (ad esempio, impalcati sottostanti la zona di lavoro o reti di sicurezza), non eludibili dal singolo lavoratore (sottolineatura fatta dai tecnici ASL dopo l'infortunio)
  2. La piattaforma, presente sia nell'originario p.o.s. di F.C. che in quello "aggiornato" da B., non era stata ritenuta idonea dei tecnici A.S.L. poiché era, comunque, necessario fuoriuscire dalla stessa per effettuare larga parte delle attività lavorative
  3. Il POS non affrontava, comunque, la questione di come svolgere determinate parti di attività senza fuoriuscire dalla piattaforma e in generale fu valutato lacunoso sin dall'origine (prima della modifica), per una pluralità di motivi: perché non teneva conto dei rischi di crollo del soffitto; perché non specificava come fissare determinate lastre di copertura in punti irraggiungibili agendo dall'Interno e dal basso;  per non essere stato il piano aggiornato,visti i pericolosi peggioramenti che si erano registrati nei due-tre giorni intercorrenti tra la progettazione e la data del concreto avvio dei lavori.
  4. La condotta del lavoratore, che, mentre era intento a svolgere attività corrispondente alle proprie mansioni, si era temporaneamente sganciato dal sistema di ritenuta (imprudenza relativamente frequente: ergo prevedibile) per la constatata difficoltà di movimento di torsione del busto nel passare una lastra ad un collega, non poteva essere definita "abnorme"

L'esito

Il responsabile legale della ditta che svolse i lavori fu ritenuto responsabile e di conseguenza condannato.

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[fonte: Olympus]

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