20 mar 2015

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Sicurezza edile: chiarimenti dai ministeri sugli ancoraggi nei lavori in quota




I sistemi di ancoraggio abitualmente realizzati sui tetti sono di tipo permanente sebbene non esistano sul mercato prodotti normati in base a tale caratteristica.

Il requisito relativo alla permanenza o non di questi dispositivi non è espressamente previsto dal Testo unico sulla sicurezza (dlgs.81/08) e ciò crea non pochi dubbi tra tutti i soggetti coinvolti: fabbricanti, installatori, utilizzatori e ispettori Asl.

La circolare n.3 del 13/2/2015, emanata dal ministero del Lavoro d'intesa coi ministeri dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e trasporti - e per la disposizione della quale è stato sentito anche il parere dell'Inail - consente di far chiarezza nel settore.

Due tipologie di ancoraggi

La circolare interministeriale - spiega Luca Rossi, del dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici dell'Inail, ne insieme al collega Luigi Cortis ne ha seguito l'iter - chiarisce che esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio: quelli che seguono il lavoratore - installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono, quindi, caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili e non permanenti - e quelli installati permanentemente nelle opere stesse e che, pertanto, sono caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili".

Per i tre ministeri rientrano nella categoria di quelli installati permanentemente tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma che restano fissati alla struttura, ancorchè taluni componenti del dispositivo o sistema siano in realtà "rimovibili", perché, per esempio, avvitati a un supporto.

Le norme tecniche di settore

La circolare fornisce chiarimenti e linee di indirizzo, senza riferirsi alle norme tecniche, ma alle disposizioni legislative esistenti (dlgs.81/08, dal dlgs. 475/92 e Regolamento (UE) n. 305/2011).

"La circolare si inserisce in un contesto normativo di settore in profonda evoluzione e pertanto - rileva Rossi - oltre a essere tempestiva, è efficace in quanto in grado di dialogare con esso e contribuire a dissolvere le incertezze degli operatori".

Sono tre le norme tecniche da considerare: la Uni 11560:2014 - Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione; il progetto di norma Uni U5002C120 - Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova; la revisione della norma Uni 11158:2005 (progetto Uni U5002B930) - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

"Queste tre norme - conclude Rossi - sono l'espressione della chiara volontà di armonizzare l'impiego dei sistemi di protezione individuale contro le cadute ed i sistemi di ancoraggio a essi dedicati e bene si inseriscono nel contesto della circolare interministeriale fornendo anche gli strumenti operativi per tutti i soggetti coinvolti". [Articolo tratto dal sito www.inail.it]

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