20 ott 2010

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SENTENZA | Coordinatore in cantiere sempre obbligatorio in presenza di piu' imprese




Recentemente la Corte di Giustizia dell´Unione Europea è intervenuta con una sentenza sulla normativa italiana di recepimento della direttiva 92/57/CEE, recepita inizialmente in Italia con il D.Lsg. 494/96 e successivamente confluita nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).

IL CASO: la sentenza verte su un procedimento penale avviato contro un committente a seguito di un’ispezione presso un cantiere edile per il rifacimento della copertura del tetto di una casa di abitazione ad un'altezza di circa 6-8 metri. Nella circostanza gli ispettori avevano rilevato che parapetto, autogru e manodopera erano forniti da tre imprese diverse presenti contemporaneamente nel cantiere e che il coordinatore della sicurezza non era stato designato.
Il rilascio di un permesso di costruire non era richiesto ai sensi della legislazione italiana.

Il Tribunale di Bolzano, nutrendo dubbi riguardo alle deroghe del diritto italiano in relazione all'obbligo di designare un coordinatore per la sicurezza, si rivolse all'UE.

Ora la Corte di Giustizia, con sentenza del 7 ottobre 2010, ha affermato che il comma 1 dell’articolo 3 della direttiva 92/57/CEE esclude che una normativa nazionale consenta di derogare all’obbligo (del committente o del responsabile dei lavori) di nominare un coordinatore per la sicurezza, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese.

CONCLUZIONI: Nella direttiva, Art. 3, paragrafo 1, non è ammessa alcuna deroga a tale obbligo e, pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato, per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese, al momento della progettazione o, comunque, prima dell´inizio dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruvero che tale cantiere possa comportare rischi particolari.

>> VEDI LA SENTENZA

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