23 mar 2015

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Gas fluorurati a effetto serra, nuovo Regolamento (UE) 517/2014: dai kg di F-gas alle tonnellate di CO2 equivalente




Dal 1° gennaio 2015 si applica il nuovo Regolamento Europeo n°517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il precedente Regolamento Europeo n°842/2006.

Questa revisione, che di fatto non stravolge l'architettura del quadro già vigente, mira ad estendere la norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati e ampliare i casi di tenuta del registro, ma anche a responsabilizzare i produttori.

Rispetto al regolamento (CE) n°842/2006 dove il limite erano i 3kg di F-gas nel circuito, viene introdotto un nuovo parametro per l'obbligo di controllo delle perdite, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente.

Non sarà più la quantità di F-gas contenuta ad essere considerata, ma l'impatto ambientale misurato come tonnellate di CO2 equivalente: ovvero dal prodotto del GWP (global warming potential) del F-gas considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito.

Le tempistiche di controllo saranno (Regolamento 517/2014, Art. 4 comma 3):

  • tra le 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalente almeno una volta ogni 12 mesi (24 mesi se è presente un sistema di rilevamento delle perdite);
  • tra le 50 e 500 tonnellate di CO2 equivalente almeno una volta ogni 6 mesi (12 mesi se è presente un sistema di rilevamento delle perdite);
  • sopra le almeno 500 tonnellate di CO2 equivalente ogni 3 mesi (6 mesi se è presente un sistema di rilevamento delle perdite).

Ci sarà però la possibilità per le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti meno di 6 kg di gas, di derogare ai controlli delle perdite fino al 31 dicembre 2016 (Regolamento 517/2014, Art. 4 comma 2).

La modifica del metodo di determinazione delle soglie delle apparecchiature soggette a controlli potrebbe provocare alcuni cambiamenti. Infatti per le apparecchiature che attualmente presentano una quantità inferiore a 30kg di F-gas il controllo periodico delle fughe deve essere eseguito ogni 12 mesi; con il nuovo metodo di calcolo si potrebbe verificare un superamento del limite di 50 tonnellate di CO2 equivalenti e quindi i controlli dovrebbero essere eseguiti ogni 6 mesi. Analoga considerazione può essere fatta per le apparecchiature che attualmente contengono meno di 300kg di F-gas e con il nuovo sistema di misurazione superano le 500 tonnellate di CO2 equivalenti.

Si consiglia pertanto di contattare l'impresa che esegue i controlli delle fughe gas e di ricalcolare l'effettivo peso in tonnellate equivalenti di CO2 per non trovarsi nella condizione sopra riportata della modifica della periodicità dei controlli. Si ricorda infatti che il mancato controllo e registrazione delle eventuali fughe gas è sanzionabile con un'ammenda da 7.000 a 100.000 euro (D. Lgs. 26/2013, Art. 3).

Si riportano, a titolo di esempio, alcune conversioni da kg di F-gas a tonnellate equivalenti di CO2 per i gas più utilizzati:

  • 1kg di R407C = 1,774 tonnellate di CO2 (quindi 28,5kg = 50,55 ton di CO2 => riduzione dei tempi di controllo)
  • 1kg di R410A = 2,088 tonnellate di CO2 (quindi 24kg = 50,112 ton di CO2 => riduzione dei tempi di controllo)

Gli operatori saranno obbligati a tenere i registri dove annotare gli esiti dei controlli.

Le informazioni che dovranno essere contenute nei registri riguardano:

  1. la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
  2. le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza o a causa di perdite;
  3. se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l'indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
  4. le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
  5. l'identità dell'impresa che ha provveduto all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
  6. le date e i risultati dei controlli effettuati;
  7. qualora l'apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.

Oltre al registro per le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, per tutte le apparecchiature che eseguono la climatizzazione invernale con una potenza termica utile maggiore di 10kW e tutte le apparecchiature che eseguono la climatizzazione estiva con una potenza termica utile maggiore di 12kW, deve essere compilato il Nuovo libretto di impianto sul modello stabilito dal D.M. 10 Febbraio 2014. Si ricorda che l'utilizzo del nuovo libretto di impianto è obbligatorio dal 15 Ottobre 2014.

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