24 feb 2010
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Amianto: relazione annuale ENTRO IL 1 MARZO
Scadenza da rispettare per le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.
La relazione, da inviare alla Regione e alla ASL competenti, riguarda l'attività del 2009 e dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell'Industria (allegato) con i seguenti contenuti:
- i tipi e le quantità di amianto usati e dei rifiuti di amianto;
- le attività svolte e i procedimenti applicati;
- i dati anagrafici degli addetti;
- il carattere e la durata delle loro attività e l'esposizione all'amianto a cui sono soggetti;
- le caratteristiche degli eventuali prodotti che contengono amianto;
- le misure di tutela dei lavoratori e dell'ambiente che si adottano e che sono in fase di adozione.
Il mancato rispetto dell'obbligo è sanzionato da euro 2.582 a euro 5.164.
Anche per le aziende non soggette alla comunicazione annuale ma nelle quali fosse presente materiale contenente amianto (es. coperture in eternit, pavimenti in linoleum-vinil-amianto, coibentazioni), ricordiamo che è obbligo del datore di lavoro verificare periodicamente lo stato di conservazione del materiale stesso, conformemente a quanto prescrive il D.M. 6 settembre 1994 al punto 4 dell'allegato.
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