24 feb 2010

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Amianto: relazione annuale ENTRO IL 1 MARZO




Scadenza da rispettare per le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.

La relazione, da inviare alla Regione e alla ASL competenti, riguarda l'attività del 2009 e dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell'Industria (allegato) con i seguenti contenuti:

  • i tipi e le quantità di amianto usati e dei rifiuti di amianto;
  • le attività svolte e i procedimenti applicati;
  • i dati anagrafici degli addetti;
  • il carattere e la durata delle loro attività e l'esposizione all'amianto a cui sono soggetti;
  • le caratteristiche degli eventuali prodotti che contengono amianto;
  • le misure di tutela dei lavoratori e dell'ambiente che si adottano e che sono in fase di adozione.


Il mancato rispetto dell'obbligo è sanzionato da euro 2.582 a euro 5.164.

Anche per le aziende non soggette alla comunicazione annuale ma nelle quali fosse presente materiale contenente amianto (es. coperture in eternit, pavimenti in linoleum-vinil-amianto, coibentazioni), ricordiamo che è obbligo del datore di lavoro verificare periodicamente lo stato di conservazione del materiale stesso, conformemente a quanto prescrive il D.M. 6 settembre 1994 al punto 4 dell'allegato.

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