25 mag 2017

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Prevenzione incendi: i ruoli di responsabile e progettista nel nuovo Codice Appalti




Secondo il nuovo Codice Antincendio, pubblicato il 20 agosto 2015 e in vigore da novembre dello stesso anno:

 La gestione della sicurezza antincendio (GSA) si può considerare come una “misura finalizzata alla gestione di un'attività in condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure”

Al tema della Gestione della Sicurezza Antincendio (o GSA) è dedicato il capitolo (S.5) “Gestione della sicurezza antincendio” nel cui indice si evidenziano le voci "soluzioni progettuali" e "progettazione della gestione della sicurezza"

Il decreto richiama in allegato le “Norme tecniche di prevenzione incendi" che dedicano un approfondimento a due ruoli fondamentali nella GSA, il progettista e il responsabile dell'attività. In particolare si segnala come sia la “corretta progettazione iniziale dell'attività” a consentire “la successiva appropriata gestione della sicurezza antincendio”.

Il progettista

“riceve dal committente le informazioni di input sull'attività (es. finalità, geometrie, materiali, affollamento, ...), definisce le misure antincendio che minimizzano il rischio d'incendio, definisce e documenta, sin dal principio, il modello di gestione della sicurezza antincendio. Indicazioni  specifiche sono riportate nel paragrafo S.5.5.” del Codice;"

I compiti

- “acquisisce dal responsabile dell'attività informazioni sulle condizioni d'esercizio dell'attività (es. numero e tipologia degli occupanti, tipologia di attività svolte, processi produttivi, quantità e tipologie di materiali stoccati, ...);
- definisce la soluzione progettuale che, in virtù della strategia antincendio e delle relative misure antincendio adottate, consenta l'esercizio in sicurezza dell'attività secondo le finalità della stessa e gli obiettivi di sicurezza antincendio”

Il processo progettuale “deve essere esplicitato nella relazione tecnica” e proprio in quest'ultima dovranno essere documentate:

a. limitazioni d'esercizio dell'attività (es. tipologia degli occupanti, massimo affollamento dei locali, tipologia degli arredi e dei materiali, massime quantità di materiali combustibili stoccabili, ...) assunte come ipotesi della progettazione antincendio durante l' analisi del rischio di incendio e la conseguente identificazione del profilo di rischio dell'attività;

b. indicazioni sulle misure antincendio specifiche per la tipologia d'attività, risultanti dall'analisi del rischio di incendio;

c. indicazioni sulla manutenzione ed il controllo periodico dei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

d. indicazioni sul numero di persone, sul livello di formazione ed addestramento richiesto per il personale in riferimento a particolari scelte progettuali di sicurezza antincendio”;

e. “i rischi d'incendio relativi alla presenza di aree a rischio specifico, di cui si è tenuto conto nella progettazione dei sistemi protettivi, e le relative misure antincendio;

f. indicazioni per la gestione dell'emergenza: modalità di gestione dell'esodo, di lotta all'incendio, di protezione dei beni e dell'ambiente dagli effetti dell'incendio, come previsti durante la progettazione dell'attività”.

 

Il Responsabile dell'attività 

“acquisisce dalla progettazione le indicazioni, le limitazioni e le modalità d'esercizio ammesse per l'appropriata gestione della sicurezza antincendio dell'attività, al fine di limitare la probabilità d'incendio, garantire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e la gestione dell'emergenza     qualora si sviluppi un incendio, come descritto ai paragrafi S.5.6 e S.5.7.” 

I compiti

- organizza la GSA;
- predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza” (solo con riferimento ad attività lavorativa);
- “garantisce il mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
- predispone un registro dei controlli, commisurato alla complessità dell'attività, per il mantenimento del livello di sicurezza previsto nella progettazione, nell'osservanza di limitazioni e condizioni d'esercizio ivi indicate;
- predispone nota informativa e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante azioni da compiere per l'utilizzo delle attrezzature antincendio e per garantire l'esodo;
- verifica dell'osservanza di divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
- provvede a formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature” (solo con riferimento ad attività lavorativa);
- “nomina le figure della struttura organizzativa” (solo con riferimento ad attività lavorativa);
- “adotta le misure di prevenzione incendi”.

 

Scarica il Decreto del 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (GU 192 - Suppl. Ordinario n. 51)

 

 

 

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