25 ott 2016

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SENTENZA - Assolto il datore, si passa dal modello iperprotettivo al modello collaborativo




Infortunio mortale per comportamento abnorme del lavoratore (Cassazione Penale, Sez. 4, 10 giugno 2016, n. 24139).

Il fatto: la vittima durante un'operazione periodica di pulizia, rimane impigliato nel nastro trasportatore in movimento, riportando la sub amputazione di un arto, con esito letale. La rimozione dei pezzi ferrosi avviene con il macchinario in funzione, anziché spento come previsto. 

A una iniziale condanna del datore di lavoro, la Cassazione risponde con un ribaltamento della responsabilità, riconoscendo un comportamento difforme del lavoratore, che eseguiva una operazione periodica ignorando le procedure previste per il suo svolgimento.

L'analisi "In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (Sez. 4, Sentenza n. 37986 del 27/06/2012, dep. 01/10/2012, Rv. 254365). E, in tale ambito ricostruttivo, si è recentemente considerato che il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore; con la precisazione che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo", in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori  (Sez. 4, Sentenza n. 8883 del 10/02/2016, dep. 03/03/2016, Rv. 266073)."

L'accento: la sentenza richiama la sentenza n. 8883 del febbraio 2016 (e di riflesso la precedente n. 41486 del 5 maggio 2015), rimarcando nuovamente il passaggio ad un modello COLLABORATIVO e non più IPERPROTETTIVO dove gli obblighi e responsabilità sono condivise anche dai lavoratori.

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[fonte: Olympus]

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