26 lug 2016

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SENTENZA - Niente reato se il dipendente è formato ed esperto




Cassazione penale, sez. IV, sentenza 03/03/2016 n° 8883.

Con la pronuncia n. 8883 del 3 marzo 2016, Cassazione sottolinea le più recenti tendenze giurisprudenziali che interpretano la normativa di cui al D.lgs 81/2008 conformemente al principio c.d. di “autoresponsabilità del lavoratore”.  Datore di lavoro ed RSPP sono stati assolti: tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte. 

Il fatto

Un elettricista manutentore formato e particolarmente esperto in ambito sicurezza nell'effettuare i lavori “procedeva al pedinamento dell'estradosso di lastre in fibrocemento, poste a copertura di un edificio industriale, a causa del cedimento di un elemento precipitava al suolo da un'altezza di circa 6 mt. lesioni personali clinicamente refertate in trauma cranico, toracico e degli arti, dalle quali derivava una malattia della durata superiore a giorni quaranta.”

Cosa ha detto la Cassazione

La Corte osserva come nel caso in esame si trattasse di un elettricista esperto cui era stato affidato un lavoro da svolgersi attraverso un elevatore e con una serie di strumenti di protezione di cui era stato correttamente dotato; osserva inoltre come un teste “ esperto” avrebbe confermato che il lavoro in esame avrebbe dovuto e sarebbe potuto essere svolto in piena sicurezza esclusivamente dall’elevatore, senza spostarsi da esso.

Viene poi evidenziato come il lavoratore, soggetto particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro, “tanto da essere nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda, decide, forse per fare più in fretta, o comunque incautamente, di salire sul tetto per meglio posizionare i fili, percorre il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfondano, e precipita al suolo”.

Ad avviso della Corte “nessun rimprovero può muoversi ad entrambi gli odierni ricorrenti in un caso siffatto, in quanto gli stessi si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto cui aveva affidato il lavoro da compiersi”.

 

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È presente un commento alla notizia

Stefano Antonello
22 ago 2016 alle 11:10

Secondo me c'è un refuso quando si dice che il lavoratore era stato nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda.. casomai era il RLS dell'azienda, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

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