26 ott 2005

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Prevenzione incendi: dal 2 Febbraio valide le regole per i vani di sollevamento




Decreto 15 settembre 2005 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5/10/05.

Il Ministero dell'Interno ha disposto l'Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono soggette alle nuove disposizioni i vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in caso di "modifiche sostanziali" anche quelle esistenti. Per "modifiche sostanziali" il Decreto in questione intende:

  • l'installazione di nuovi impianti di sollevamento;
  • le modifiche costruttive degli impianti quali l'aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento;
  • la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti;
  • il rifacimento dei solai dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
  • il rifacimento strutturale delle scale dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
  • l'aumento in altezza dell'edificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
  • il cambiamento della destinazione d'uso degli ambienti, interni all'edificio, in cui si esercitano attività soggette alle visite di prevenzione incendi di cui al D. M. 16 febbraio 1982.

DISPOSIZIONI TECNICHE

I vani degli impianti di sollevamento devono essere realizzati in modo tale da:

  • minimizzare le cause d'incendio;
  • limitare danni alle persone ed alle cose;
  • limitare danni all'edificio ed ai locali serviti;
  • limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
  • consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

TERMINI

Il nuovo provvedimento entrerà in vigore il 2 febbraio 2006.

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