27 feb 2017

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SENTENZA - Macchina CE ma datore responsabile




 Infortunio mortale con la macchina raccoglitrice dotata di dispositivo di sicurezza deteriorato. La marcatura CE non basta. 

Il fatto

Il lavoratore, sceso dalla macchina raccoglitrice di tabacco che conduceva, era rimasto incastrato nei rulli della predetta raccoglitrice restandone poi schiacciato, a causa della mancata attivazione del meccanismo di spegnimento automatico, ossia di un interruttore posto al di sotto del sedile di guida, che avrebbe dovuto attivarsi allorquando l'operatore fosse sceso dal mezzo.

Il dispositivo era costituito da un interruttore i cui elementi principali erano rappresentati da due lamine conduttrici di rame separate da una imbottitura di spugna;  deteriorandosi l'imbottitura, le lamine restarono in contatto, impedendo lo spegnimento della macchina al momento della discesa del conducente del mezzo.

Tra le varie motivazioni d'accusa non era stato provato che il titolare avesse impartito alla vittima adeguata formazione sull'uso del mezzo.

 

La sentenza

"Secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità (Cass., Sez. 4, n. 37060/2008, Rv. 241020). In proposito, va anche ribadito che la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. A detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza (Sez. 4, n. 26247 del 30/05/2013, Rv. 256948Sez. 4, n.22249 del 14/03/2014 Rv. 259229)."

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