28 ott 2015

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Lavori in quota e prevenzione cadute dall'alto: pubblicata la Legge regionale del Friuli Venezia Giulia




Nel Supplemento Ordinario n. 39 del 21 ottobre 2015, al BUR n. 42 della regione Friuli Venezia Giulia, è stata pubblicata la Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 recante "Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto".

Le disposizioni relative entreranno in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione, ovvero il 21 aprile 2016.

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24
Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto

  • Art. 1 finalità
  • Art. 2 definizioni
  • Art. 3 ambito di applicazione
  • Art. 4 criteri generali
  • Art. 5 adempimenti
  • Art. 6 elaborato tecnico della copertura
  • Art. 7 sanzioni
  • Art. 8 attività di formazione e informazione
  • Art. 9 modifiche all'articolo 51 della legge regionale 19/2009
  • Art. 10 disposizioni transitorie e finali
  • Art. 11 entrata in vigore

Allegato A

Art. 1 criteri generali di progettazione

  1. Nei casi di cui all'articolo 3 della presente legge regionale sono progettate e realizzate misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi interventi impiantistici o lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza. Tali misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:
    a) il percorso di accesso alla copertura;
    b) il punto di accesso alla copertura;
    c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.
  2. La scelta delle soluzioni tecniche è effettuata in ragione della frequenza degli accessi previsti e delle modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione da realizzarsi sulla copertura.
  3. L'obbligo di utilizzo di sistemi anticaduta deve essere chiaramente evidenziato nella zona di accesso alla copertura.

Art. 2 percorsi di accesso alla copertura

  1. Percorsi e accessi devono essere di tipo permanente; nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 6 della presente legge regionale, devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili e le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l'accesso e l'esecuzione degli interventi sulla copertura in condizioni di sicurezza.
  2. I percorsi di accesso di tipo non permanente possono essere realizzati, a titolo di esempio, tramite:
    a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
    b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
    c) opere provvisionali.
  3. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario che:
    a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
    b) sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore fatte salve situazioni esistenti;
    c) i percorsi orizzontali e obliqui abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall'alto;
    d) i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili.

Art. 3 punti di accesso alla copertura

  1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno o esterno, in grado di garantire il passaggio e il trasferimento in condizioni di sicurezza di un operatore e dei materiali e degli utensili.
  2. In caso di accesso interno lo stesso deve possedere le seguenti caratteristiche:
    a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di 0,60 metri ed un'altezza minima di 1,20 metri;
    b) ove sia costituito da un'apertura orizzontale o inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno di 0,60 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati;
    c) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti e il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro; d) possono essere ammessi accessi su fabbricati esistenti con caratteristiche diverse, secondo la tipologia del fabbricato, purché idonei al transito dell'operatore, di materiali e utensili in condizioni di sicurezza.

Art. 4 transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

  1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti elementi fissi di protezione ed elementi che favoriscono l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, nonché la posa in opera di eventuali ulteriori dispositivi.
  2. A partire dal punto di accesso, il transito sulla copertura deve garantire il passaggio e la sosta in sicurezza mediante l'adozione di misure di protezione quali, a titolo di esempio:
    a) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
    b) parapetti;
    c) linee di ancoraggio;
    d) dispositivi di ancoraggio;
    e) reti di sicurezza;
    f) impalcati;
    g) ganci di sicurezza da tetto.
  3. Nella scelta dei sopraccitati dispositivi di protezione deve essere considerata la frequenza e modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, privilegiando i sistemi collettivi rispetto a quelli individuali.

​Scarica il Ordinario n. 39 al BUR n. 42 del 21 ottobre 2015

È presente un commento alla notizia

simon
29 ott 2015 alle 08:15

Grazie, molto interessante

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