31 ago 2011
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Pubblicato il Decreto del 9 agosto 2011 sui prodotti esplodenti
Nella Gazzetta Ufficiale n.198 del 26 agosto scorso, è stato pubblicato il Decreto del 9 agosto 2011, recante "Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti gia' riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973".
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 1 - Campo di applicazione
- Il presente decreto provvede all'individuazione delle corrispondenze fra le categorie di classificazione degli articoli pirotecnici di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, con quelle di cui all'art. 82 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonche' alla classificazione in una delle categorie dell'allegato A al citato regolamento di esecuzione del TULPS dei prodotti gia' riconosciuti, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.
- Il presente decreto provvede, altresi', ad aggiornare gli allegati A, B e C del regolamento di cui al comma precedente.
Art. 2 - Equiparazione tra le categorie previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 58/2010 e le categorie previste dall'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
- Ai fini di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, in calce all'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, e' aggiunto l'allegato 1 al presente decreto, concernente le corrispondenze tra le categorie previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 58/2010 e le categorie di classificazione degli artifici pirotecnici previste dall'art. 82 del regio decreto n. 635/1940 e successive modificazioni.
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