Imprese edili: difficile l’applicazione delle norme di sicurezza

Con il recepimento del Decreto Legislativo 235/03 relativo ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. 626/9, dirette in particolare modo alle aziende e/o unità produttive che svolgono lavori in quota facendo uso di attrezzature di lavoro quali scale a pioli, funi di sospensioni e ponteggi.

Le nuove disposizioni introdotte sono però di difficile interpretazione e in taluni casi entrano in conflitto con precedenti indicazioni.

Ad esempio non viene chiarito il rapporto tra la discrezionalità di scelta del datore di lavoro riguardo l'utilizzo di strutture per costruzione e installazione e i Dpr 547/55 e 164/56 che dichiarano le caratteristiche di sicurezza. Inoltre sussistono in contemporanea due tipologie di sanzioni per la violazione dello stesso art. 36 bis.

Anche la scelta di individuare nel datore di lavoro il soggetto che procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e sembra essere di difficile applicazione e pertanto necessita di ulteriori approfondimenti.

Per il momento, quindi, è evidente la difficoltà delle aziende interessate dal Decreto, che risultano disorientate dal confuso panorama di normative.

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