RSPP interno in congedo di maternità: come avviene la sostituzione temporanea?

Importante chiarimento del Ministero del Lavoro sulle più corrette modalità di sostituzione temporanea in caso di assenza del RSPP per congedo di maternità.  Si applica alle aziende con obbligo di individuare il RSPP internamente in conformità all'art. 31, comma 7, del D.Lgs. 81/08 .

Quali sono le disposizioni che regolano la sostituzione del RSPP interno in congedo di maternità?

"Nella trattazione della fattispecie in esame è opportuno, in via preliminare, individuare l’esatto significato da attribuire al termine Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione “interno” di cui all’art. 31, comma 7, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Al riguardo è possibile ipotizzare che il legislatore abbia inteso riferirsi al fatto che i componenti del servizio di prevenzione e protezione, compreso il RSPP, devono far parte obbligatoriamente dell'organico interno all'azienda (a prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro, e, quindi, ad esempio, anche con forme di collaborazione a progetto) ovvero essere necessariamente legati al datore di lavoro da un vincolo di subordinazione continuativa.
Un’interpretazione logica e non meramente formale della norma in esame porta a propendere per la prima soluzione, atteso che il T.U. non si riferisce in maniera esplicita ai dipendenti dell’azienda. Atteso che, in generale, i compiti facenti capo al RSPP richiedono una presenza assidua ed un’azione continua e tenuto, inoltre, conto della peculiare natura nonché dell’entità delle attività di settore svolte dalle aziende per le quali è prevista l’istituzione di un SPP interno, appare plausibile ritenere che il datore di lavoro possa procedere alla sostituzione temporanea della RSPP in “astensione obbligatoria o facoltativa per maternità”, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 151/2001.
A tal scopo il datore di lavoro potrà ricorrere, mediante contratto a termine (ad es. di somministrazione), ad un “sostituto interno” e solo ove ciò non sia possibile (per mancanza di personale interno che abbia i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti dall’art. 32 del T.U.), potrà fare ricorso ad un “sostituto esterno”, così come previsto dall’art. 31, comma 3, ad integrazione dell’azione di prevenzione e protezione del servizio."

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