
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (GU n. 304 del 31-12-2008 ) Art. 32. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
- Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, e' prorogato al 16 maggio 2009.
Non esiste nessuna proroga al 30 giugno. In definitiva sono quindi prorogate al 16 maggio 2009 le seguenti disposizioni:
- comunicazione all'INAIL e all'IPSEMA a fini statistico informativi degli infortuni superiori a 1 gg
- valutazione rischi stress lavoro correlato
- data certa
- divieto delle visite mediche "preassuntive". Si tratta, comunque, di un provvedimento di dubbia validità, poiché in contrasto con la Legge 300/70 "Statuto dei Lavoratori", attualmente in vigore.
Rimane invece confermato tra gli altri l'obbligo di predisporre il DUVRI entro il 1 gennaio anche per appalti già in essere prima del 25 agosto 2007 (art. 26, comma 5, penultimo periodo del D.Lgs. 81/2008).












