Rischio incidenti rilevanti: gli obblighi generali dei gestori

Lettera circolare DCPST/A4/RS/700 del 15 febbraio 2006.

In vista della scadenza dei termini stabiliti dal D.Lgs. 238/05, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Ministero, al fine di organizzare il lavoro che deriverà dal ricevimento delle suddette notifiche, STABILISCE I COMPITI DA SVOLGERE A CURA DEI GESTORI:

  • verifica della correttezza delle forme dell'autocertificazione e della contestuale trasmissione della scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori;
  • accertamento dell'assoggettamento dell'attività all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza e/o di richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
  • comunicazione degli esiti della verifica e dell'accertamento alla Direzione Regionale ed all'Area Rischi Industriali della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica;
  • presentazione delle risultanze in sede di Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi (D.P.R.577/82), qualora si tratti di una attività non soggetta alla presentazione del rapporto di sicurezza;
  • presentazione delle risultanze in sede di Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi (D.P.R.577/82 -D.Lgs.334/99), qualora si tratti di una attività soggetta alla presentazione del rapporto di sicurezza;
  • censimento di tutte le attività a rischio di incidente rilevante presenti nel territorio di competenza;
  • comunicazione dei dati del censimento agli stessi uffici indicati al punto 3.
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