
Il termine, contenuto all’art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011, è stato infatti prorogato al 7 ottobre 2013 dalla disposizione contenuta nel comma 2-bis dell’articolo 7 del D.L. 83/2012, approvato definitivamente lo scorso 3 agosto 2012.
Ricordiamo che il nuovo regolamento di prevenzione incendi, contenuto nel D.P.R. 151/2011, aveva aggiornato il vecchio elenco esistente dal 1982, indicando una serie di attività soggetti ai controlli da parte dei Vigili del fuoco. I soggetti responsabili di tali attività avrebbero dovuto adeguarsi alla nuova normativa entro il prossimo 7 ottobre 2012, termine che, per l’appunto, è stato prorogato di un anno esatto.
Il D.P.R. 151/2011 ha categorizzato le attività soggette a prevenzioni incendi in:
- categoria A: attività semplici;
- categoria B: attività mediamente complesse;
- categoria C: attività complesse.
Per le prime due categorie A e B, i controlli verranno eseguiti entro 2 mesi (60 giorni) dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali.












