Prevenzione incendi e DPR 151: proroga al 2013 per le nuove attività

Con la conversione in legge del Decreto Liberalizzazioni (D.L. 83/2012) gli enti e i privati per avranno più tempo per ottenere il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) per le nuove attività indicate nell’allegato 1 del D.P.R. 151/2011 relativo al Nuovo regolamento di prevenzione incendi.

Il termine, contenuto all’art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011, è stato infatti prorogato al 7 ottobre 2013 dalla disposizione contenuta nel comma 2-bis dell’articolo 7 del D.L. 83/2012, approvato definitivamente lo scorso 3 agosto 2012.

Ricordiamo che il nuovo regolamento di prevenzione incendi, contenuto nel D.P.R. 151/2011, aveva aggiornato il vecchio elenco esistente dal 1982, indicando una serie di attività soggetti ai controlli da parte dei Vigili del fuoco. I soggetti responsabili di tali attività avrebbero dovuto adeguarsi alla nuova normativa entro il prossimo 7 ottobre 2012, termine che, per l’appunto, è stato prorogato di un anno esatto.

Il D.P.R. 151/2011 ha categorizzato le attività soggette a prevenzioni incendi in:

  • categoria A: attività semplici;
  • categoria B: attività mediamente complesse;
  • categoria C: attività complesse.
L’approvazione preventiva del progetto da parte dei VV.F. è obbligatoria solo per le attività di categoria B e C. La presentazione dell’istanza di prevenzione incendi deve essere fatta attraverso una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività).

Per le prime due categorie A e B, i controlli verranno eseguiti entro 2 mesi (60 giorni) dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali.

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