Impianti a gas combustibile: nuove disposizioni dell’Autorita’

Con la pubblicazione della delibera 192/05 il 21 settembre 2005, nuove disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'applicazione del regolamento della delibera 40/04.

L'AEEG, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, con la delibera 192/05 del 21 Settembre scorso, ha apportato alcune importanti integrazioni al regolamento per la sicurezza degli impianti di utenza del gas, di cui alla delibera n. 40/04, del 18 marzo 2004.

Considerando che le operazioni di accertamento sui documenti, effettuate dalle aziende di distribuzione, sono state come previsto, difficoltose, la delibera 192/05 emana le disposizioni transitorie, valide fino al 30 settembre 2006, che consentono di attivare la fornitura di gas in presenza dei moduli previsti dal regolamento della delibera 40/04, correttamente compilati e firmati rispettivamente dal cliente finale e dall'installatore.

Ovviamente rimane valido l'obbligo al successivo accertamento di presentare la documentazione di legge, una volta che il cliente finale abbia provveduto ad inviarla al distributore, nei modi e tempi previsti. Con la delibera 192/05 l'AEEG ha inoltre procrastinato l'avvio degli accertamenti:

  • per gli impianti 'riattivati e modificatiâ? (Titolo III della delibera 40/04) al 1° aprile 2007
  • per gli impianti 'in servizio' (Titolo IV della delibera 40/04) al 1° ottobre 2007.
  • per i distributori che al 31 dicembre 2003 servivano un numero di clienti finali inferiore alle 5.000 utenze è stato previsto un ulteriore differimento di un anno dell'inizio dell'attuazione del regolamento.
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