REACH: modello CEI 111-53 per la richiesta di informazioni ai fornitori

Il CEI ha pubblicato la Guida Tecnica CEI 111-53 "Regolamento REACH – Guida per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche per la richiesta di informazioni sulla continuità di fornitura di articoli"

La Guida Tecnica CEI 111-53 è stata elaborata per le apparecchiature ed i componenti elettrici ed elettronici, con l'obiettivo di rendere disponibili il Modello di lettera per richiesta della scheda informativa REACH da utilizzare per la richiesta di informazioni ai fornitori di "articoli" (prodotti, componenti e semilavorati) che fanno parte di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il modello è disponibile sia in italiano che inglese. Lo scopo è facilitare la richiesta di informazioni agli stessi fornitori, per verificare la continuità di fornitura, a fronte dei nuovi adempimenti richiesti dal regolamento REACH, accertando se le caratteristiche/specifiche degli "articoli" rimarranno le stesse o se dovranno essere modificate.

Ricordiamo che il Regolamento europeo 1907/2006 (noto con l'acronimo REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, utilizzati nella realizzazione di prodotti, È entrato in vigore il 1° giugno 2007 e regolamenta la commercializzazione e gestione delle sostanze chimiche.

LE PRINCIPALI NOVITA' DEL REACH

  • La novità fondamentale consiste nell'inversione dell'onere della prova, ovvero una sostanza è considerata "pericolosa fino a prova contraria".
  • Per alcune sostanze, pericolose e prodotte/importate in quantità superiori a 10 ton/anno, il produttore/importatore è obbligato a sviluppare il cosiddetto "scenario di esposizione": un allegato alla scheda di sicurezza contenente gli usi per cui la sostanza è stata registrata, e le condizioni operative minime e le misure di riduzione del rischio che devono essere adottate da chi utilizzi quella sostanza.
  • L'utilizzatore a valle, una volta ricevuta la scheda di sicurezza della sostanza e l'allegato scenario di esposizione, oltre a valutare se il suo uso è contemplato, deve anche verificare che le proprie modalità di utilizzo, le condizioni operative, i dispositivi di protezione, etc. impiegati siano conformi
  • SOSTANZE MOLTO PERICOLOSE Alcune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche sono individuate con il termine SVHC, Substances of Very High Concern. Se sono in concentrazione superiore allo 0,1% in peso o se la quantità totale di queste sostanze (per ogni singola sostanza) supera la tonnellata/anno le imprese che importano/producono articoli devono notificarlo all'ECHA. Inoltre sono obbligate a comunicarne la presenza nel prodotto al proprio cliente.
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