
E' stato pubblicato il D.M. 24.11.2004, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» nella G.U. 9.12.2004, n. 288.
Presso ciascuna Camera di Commercio viene istituito l'albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1 dell'articolo 109 del T.U. in materia di edilizia, abilitati all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti menzionati all'articolo 107 del medesimo T.U.
NOTA BENE:
- l'art. 107 del T.U. è l'art.1,primo comma, dell'ex-Legge 46/90,
- l'art. 109 del T.U. è l'art. 3 dell'ex-Legge 46/90
- l'entrata in vigore del capo V della parte seconda è stato rinviato al 1^ luglio 2005, con esclusione delle scuole, in attesa del T.U. degli impianti.












