SENTENZA | Deposito temporaneo, stoccaggio e discarica di rifiuti

Sentenza n° 7766 del 24/02/04 – Corte di Cassazione Penale – Sez. III; (Parti: Lenzi ed altri) – D. Lgs. n° 22 del 5/2/1997; D.Lgs. n° 36 del 13/1/2003

Gli elementi costituenti il criterio di discrimine tra deposito incontrollato, stoccaggio e discarica di rifiuti sono una condotta reiterata nel tempo o un unico considerevole accumulo di rifiuti in una determinata area, sicchè anche un deposito incontrollato o uno stoccaggio senza autorizzazione, perdurante per oltre un anno, costituisce una discarica.

Il reato di discarica abusiva di rifiuti non ha natura permanente, ma viene meno dopo dieci anni dalla cessazione dei conferimenti, ovvero con l'ottenimento dell'autorizzazione, o con la rimozione dei rifiuti.

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