
Cass. Pen., sez. IV, 9 marzo 2001, n. 9862, ric. Bellino S.
Massima: Non spetta al preposto, ma solo al datore di lavoro, il compito di effettuare la valutazione dei rischi: tuttavia, dal momento che l'art. 4 del D.lgs. n. 626/1994 prevede che il preposto, nell'ambito delle sue attribuzione e competenze, ha l'obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute; di affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute; di fornire ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione, ne deriva che, in osservanza delle comuni regole di diligenza che impongono, anche a chi non abbia un potere deliberativo, di segnalare eventuali pericoli o carenze nei sistemi di protezione, grava sul preposto l'obbligo informativo nei confronti del datore di lavoro in ordine alle necessità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di disporre le misure necessarie, che non possono essere autonomamente assunte dal primo.












