
L'art. 9, comma 1 e 3, della legge 27 marzo 1992 n. 257 prevede, che le imprese utilizzanti l’amianto nei processi produttivi o svolgenti attività di smaltimento o di bonifica, l’obbligo di redigere una relazione che riassuma l'attività svolta e fornisca elementi conoscitivi utili circa:
- I tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica
- Le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati esposti
- Le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto
- Le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente
Anche quest'anno, entro il 28 febbraio 2011, le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica devono inviare la relazione annuale alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali.
La relazione dovrà comporsi di 4 parti:
- Lettera accompagnatoria la relazione
- Scheda informativa
- Scheda cantiere per matrice friabile
- Elenco addetti impegnati negli interventi
Per i trasgressori che non presentano la relazione annuale è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 2.500 ad un massimo di 5.200 euro.












