Invio della relazione annuale su agenti nocivi e sostanze pericolose

L'art. 9, comma 1 e 3, della legge 27 marzo 1992 n. 257 prevede, che le imprese utilizzanti l’amianto nei processi produttivi o svolgenti attività di smaltimento o di bonifica, l’obbligo di redigere una relazione che riassuma l'attività svolta e fornisca elementi conoscitivi utili circa:

  1. I tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica
  2. Le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati esposti
  3. Le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto
  4. Le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente

Anche quest'anno, entro il 28 febbraio 2011, le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica devono inviare la relazione annuale alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali.

La relazione dovrà comporsi di 4 parti:

  • Lettera accompagnatoria la relazione
  • Scheda informativa
  • Scheda cantiere per matrice friabile
  • Elenco addetti impegnati negli interventi

Per i trasgressori che non presentano la relazione annuale è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 2.500 ad un massimo di 5.200 euro.

Elemento decorativo NECSI Realizziamo la tua idea di sicurezza Elemento decorativo NECSI
Proteggere la salute, promuovere la sicurezza
Icona richiedi consulenza