Rottami ferrosi: sono materia prima secondaria

Con l'ultima modifica alla legislazione sui rifiuti, anche alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia Europea, dall'11 gennaio 2005, sulla base delle modifiche apportate all'art. 6 del D.lgs 22/97 dalla Legge 308/2004, i rottami ferrosi destinati alle attività siderurgiche e metallurgiche sono considerati materia prima secondaria.

I rottami ferrosi sono sottoposti al regime delle materie prime (e non a quello dei rifiuti) quando:

  • il detentore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici;
  • sono derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonchè i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate.
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