Sostanze lesive dell’ozono, nuovo regolamento

D.P.R. n.147/2006, riguardante il "Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore – G.U. n. 85 del 11/04/2006.

Il decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato lo scorso aprile, regolamenta le norme tecniche e le modalità di prevenzione, riduzione e recupero delle emissioni di sostanze lesive per l'ozono [sostanze appartenenti ai gruppi I, II e VIII dell'Allegato I al regolamento CE n. 2037/2000].

Il regolamento si allinea con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea e con il regolamento CE n. 2037/20. Il D.P.R. n. 147/2006 inoltre rimanda alla norma ISO 11650 per i dispositivi da utilizzare nello svolgimento delle operazioni di recupero e di riciclo delle "sostanze controllate" e per le relative modalità di esecuzione.

PRINCIPALI NOTE

  • Le apparecchiature e impianti dovranno essere sottoposti a controllo con frequenza: * ANNUALE se il contenuto e' compreso tra 3 e 100 Kg * SEMESTRALE con contenuti maggiori.
  • In caso di perdite che richiedono una ricarica superiore al 10% l'impianto deve essere riparato entro 30 GIORNI dalla verifica.
  • Le operazioni di recupero e riciclo di sostanze, i risultati dei controlli e le verifiche effettuate devono essere registrate nel LIBRETTO DI IMPIANTO

Il provvedimento e' entrato in vigore dal 26 APRILE 2006.

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