SENTENZA | Apparecchi di protezione amovibili, dispositivi di blocco e tutela del rischio generico

Il DPR n. 547/55 dispone che gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle macchine, devono essere provvisti di un DISPOSITIVO DI BLOCCO per eliminare un rischio grave e specifico.

Nel caso specifico, l'incidente occorso ad un lavoratore che, in seguito a caduta accidentale, aveva appoggiato le mani sul gruppo rulli del macchinario venendo trascinato con un mano dal "moto a prendere" della macchina, era stato causato dalla rimozione della griglia di protezione apposita.

Il macchinario inoltre era privo del dispositivo di blocco automatico che entra in funzione in caso di incidente. Il ricorrente sosteneva che l'accaduto rappresentava un rischio generico e non rientrava nella categoria del rischio grave e specifico che il DPR n. 547/55 mira a prevenire.

La sentenza invece ha sottolineato come l'art. 72 del DPR n. 547/55 abbia l'obiettivo di salvaguardare anche chi, nell'esercizio di attivita' atipiche rispetto alle proprie mansioni, entri per qualsiasi motivo in contatto con il macchinario.

Cassazione sez. IV penale – 21.4.06 n. 14175

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