Dal 26 settembre attive le disposizioni per la rimozione dell’amianto

Il nuovo decreto legislativo sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.

APPLICAZIONE

Fermo restando quanto stabilito dalla legge n. 257 del 27 marzo 1992, sono interessate dal provvedimento le rimanenti attività lavorative a rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

OBBLIGHI

I datori di lavoro sono tenuti a:

  • l'individuazione della presenza di amianto prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione;
  • la valutazione del rischio connesso alla polvere proveniente dall'amianto al fine di attuare le misure preventive e protettive necessarie;
  • la notifica all'organo di vigilanza competente per territorio, contenente una descrizione del cantiere e dell'attività che si sta per intraprendere
  • piano di lavoro contenente le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

ALTRE DISPOSIZIONI

Altre specifiche stabilite dal provvedimento sono:

  • le misure di prevenzione e protezione dalle polveri di amianto, le misure igieniche, le attività di misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro.
  • il valore limite di esposizione per l'amianto a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.
  • le misure da mettere in atto qualora, in determinate operazioni lavorative e nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore limite.
  • l'informazione e la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, il registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio, le disposizioni da applicare nei casi accertati di malattie correlate e le sanzioni.

Decreto Legislativo 25/07/2006 n. 257 (Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2006) in attuazione della direttiva 2003/18/CE, aggiungendo il Titolo VI-bis al Dlgs 626/1994. Sono abrogate le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

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