Piano sicurezza ponteggi: definizioni dal Ministero del Lavoro

Con la circolare del Welfare n. 25 del 13 settembre scorso, il Ministero del Lavoro ha stabilito i contenuti minimi del piano di sicurezza di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi.

Sono stati definiti gli obblighi per i datori di lavoro di redigere il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi e i contenuti che esso deve riportare.

In particolare, il documento può essere un piano di APPLICAZIONE GENERALIZZATA integrato da istruzioni e progetti particolari a seconda della complessità del ponteggio.

I contenuti del piano, che dev'essere messo A DISPOSIZIONE dell'addetto alla sorveglianza e dei lavoratori coinvolti, deve contenere:

  • misure di sicurezza in prossimità di linee elettriche
  • uso dei DPI e delle attrezzature utilizzati in fase di montaggio e smontaggio
  • tipo e modalità di ancoraggi al suolo
  • misure di sicurezza contro caduta di materiali dall'alto
  • misure di sicurezza in caso di variazioni meteorologiche
  • modalità di verifica del piano di appoggio
  • illustrazione per sequenze delle fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio.

La regione Friuli Venezia Giulia, intanto, in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Trieste, ha approntato le linee guida per la compilazione del piano, a disposizione nel sito del Servizio Sanitario Regionale

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