
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un'insegnante alla quale il TAR della Puglia aveva negato il riconoscimento di un infortunio accaduto nel tragitto casa-lavoro come dipendente da "causa di servizio". [Sentenza n. 5603/06]
DETTAGLI
Il Consiglio di Stato ha dichiarato che l'incidente accaduto alla docente durante il tragitto per recarsi al lavoro è da considerarsi LEGATO A CAUSA DI SERVIZIO.
Questo anche indipendentemente dal fatto che l'insegnante abbia utilizzato l'auto privata in lugo dei mezzi pubblici e senza l'autorizzazione all'uso della stessa, poichè l'Amministrazione non aveva mai contestato il fatto.
La decisione vale anche se la vittima non stava eseguendo la professione al di fuori del Comune di residenza o in altri luoghi diversi dalla sede principale, su richiesta dell'Amministrazione, ma stava raggiungendo la sede ordinaria.
Il tribunale ha inoltre considerato irrilevante il fatto che il percorso non corrispondesse al "ragitto più breve": il criterio per stabilire l'ammissibilità del percorso seguito, infatti, dev'essere quello della "manifesta divergenza" dal percorso che unisce i punti di partenza e quello di arrivo, e non una semplice diversità da quello in astratto più breve o da quello seguito dai mezzi pubblici.












