STRESS | L’elenco degli Enti pubblici per i quali è valida la proroga al 31 dicembre

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 proroga al 31 dicembre l'obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. Tale proroga riguarda:

"... tutte le amministrazioni dello Stato ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999” (art..1, c. 2, D.Lgs. 165/2001) .

Per tutti gli altri datori di lavoro l’obbligo decorre dalla pubblicazione delle indicazioni tecniche della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza del lavoro e comunque al massimo entro l’1 agosto 2010.

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