
Un riassunto dei principali cambiamenti introdotti con il D.Lgs. 106/09 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs 81/2008” pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 180 del 5 agosto, supplemento ordinario 142 e in vigore dal 20 agosto 2009.
Articolo 13 – Modifiche all’articolo 18 del D.Lgs. 81/08
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE
La comunicazione all’INAIL e all’IPSEMA dei nominativi del rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza deve essere fatta in caso di nuova elezione o designazione; in fase di prima applicazione l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
NB: Un’altra importante novità riguardo l’INAIL e IPSEMA si riferisce alla comunicazione in materia di infortuni sul lavoro, a fini informativi e statistici (prognosi da uno a tre giorni) e assistenziali (prognosi oltre tre giorni), che dovranno avvenire, solo online, entro 48 ore dalla data di ricevimento del certificato medico (l'obbligo riguardante gli infortuni con oltre tre giorni di prognosi già viene adempiuto dai datori di lavoro (articolo 53 del Dpr 1124/1965).
Inoltre viene stabilita la proroga per le comunicazioni relative agli infortuni da uno a tre giorni. L'obbligo scatterà quando verrà abolito il registro infortuni, per cui si attende un decreto.
Articolo 16 – Modifiche all’articolo 26 del D.Lgs. 81/08
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO e D'OPERA
- L’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni (DUVRI), non si applica ai lavori intellettuali, le mere forniture di merci e i lavori di breve durata (sotto i due giorni), sempre che essi non comportino rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive e rischi particolari di cui all’allegato XI;
- sono inclusi anche “servizi e forniture”, oltre ai lavori
- il DUVRI va adeguato in relazione all’andamento di lavori servizi e forniture;
- i costi da indicare sono quelli delle misure di riduzione dei rischi di interferenza.
Articolo 18 – Modifiche all’articolo 28 del D.Lgs. 81/08
VALUTAZIONI DEI RISCHI
L'obbligo della valutazione del rischio stress lavoro-correlato decorre da quando saranno disponibili le indicazioni della Commissione consultiva permanente e comunque, anche se mancassero tali indicazioni, “a far data dal 1° agosto 2010”. Tali indicazioni dovrebbero essere stabilite da apposite Linee guida entro il 31 dicembre 2009.
Per attestare la data certa è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.
Non è necessario seguire un formato predefinito, l'importante è che i contenuti siano completi e idonei a renderlo uno strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
Nel caso di una nuova impresa, il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione entro novanta giorni dalla data di inizio della attività.
Articolo 19 – Modifiche all’articolo 29 del D.Lgs. 81/08
MODALITA DI EFFETUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi dev'essere rifatta in caso di modifiche al processo produttivo o organizzativo significative dal punto di vista della sicurezza, in rapporto all'evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, in caso di infortuni pesanti o qualora venga segnalata l'esigenza dalla sorveglianza sanitaria. il relativo documento deve essere aggiornato entro il termine di trenta giorni. Il DVR di conseguenza dovrà essere aggiornato entro 30 giorni.
Articolo 23 – Modifiche all’articolo37 del D.Lgs. 81/08
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI
L’art. 13 del D.lgs 106/09 che modifica l’art. 37 del D.lgs 81/08 estende l’obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla formazione, oltre che nei confronti dei preposti, anche dei dirigenti. I contenuti saranno identici e dovranno contenere anche riferimenti ai temi di definizione e l'individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi; l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
In particolare, con l’introduzione del comma 7-bis, si potrà effettuare la formazione di dirigenti e preposti anche presso gli organismi paritetici che sono previsti dall'art. 51, scuole edili e associazioni sindacali di datori di lavoro o lavoratori. Per gli altri lavoratori ed RLS, il datore di lavoro ha l'obbligo di far effettuare la formazione in collaborazione con gli organismi paritetici, attivi nel settore e nel territorio in cui svolge l'attività.
La formazione dovrà svolgersi durante l'orario di lavoro e senza che ciò comporti oneri economici a carico dei lavoratori e i corsi svolti saranno registrati sul libretto formativo del cittadino, ma solo se questo è concretamente disponibile (mancano infatti in alcune regioni le disposizioni per renderlo effettivo)
Articolo 26 – Modifiche all’articolo 41 del D.Lgs. 81/08
SORVEGLIANZA SANITARIA
Dal 20 agosto potranno nuovamente essere effettuate le visite mediche preassuntive, per verificare l'idoneità del lavoratore alla mansione. Le visite, su scelta del datore di lavoro, possono essere effettuate dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della Asl.
Se il lavoratore rimane assente per un periodo continuativo consistente (60 giorni), viene previsto il rinnovo della verifica dell’idoneità dello stesso alla mansione.
Entro il 31 dicembre 2009 saranno revisionati i criteri alcol/stupefacenti.
Articolo 98 – Modifiche all’articolo 192 del D.Lgs. 81/08
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
All’articolo 192 del D.Lgs. 81/08 (misure generali tutela – rumore), viene sostituito “valori inferiori” con “valori superiori” di azione, riferimento che risulta così coerente con la previsione normativa contenuta nella direttiva 2003/10/CE.
Articolo 109 – Modifiche all’articolo 223 del D.Lgs. 81/08
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Si fa riferimento a livello, al modo, alla durata e non al tipo di esposizione. Nel quantitativo, il riferimento è sia a sostanze che a preparati e non solo alla presenza ma anche alla possibilità che possano essere generati durante la lavorazione.
Articolo 139 – Modifiche all’articolo 294 del D.Lgs. 81/08
INFORMAZIONE E FORMAZIONE (Rischio esplosione)
Introduce l’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori esposti a rischio di esplosione evidenziando gli argomenti di particolare interesse.
Allegato VI – Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro
Il punto 6 "Rischi per energia elettrica" è cambiato come segue:
"6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.
6.2 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche."
Sono stati aggiunti i seguenti punti:
"8.4. È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose. È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo previste dalla lettera a) del primo comma del presente articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati alla stessa lettera a) del primo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
8.5. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al punto 8.4, devono essere predisposti mezzi isolati e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente".
Allegato LI – articolo 293, comma 3 – Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
E’ stata aggiunta la seguente descrizione: "Al fine di facilitare la comprensione del segnale, al di sotto di esso devono essere riportate la seguenti indicazioni: PERICOLO ESPLOSIONE e DANGER EXPLOSION."












