
Per rendere più efficace l'attività del Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori (CSE) pubblichiamo un documento del Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine – CISC, che contiene suggerimenti e strumenti operativi per favorire il corretto compimento dei vari adempimenti normativi.
Il documento "Procedura di Processo attività del CSE" indica le modalità operative per esercitare in modo efficace l'attività di Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori.
"Lo spirito del documento è quello di portare i coordinatori ad attuare un sistema di gestione della prestazione.
Il soggetto viene incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori (qualora nominato), e deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 D.Lgs. 81/2008 cosi come modificato dal D.Lgs 106/2009 (per brevità D.Lgs 81).
L’incarico di coordinatore deve essere affidato prima dell’affidamento dei lavori.
L’incarico deve essere disciplinato da apposito contratto redatto in forma scritta e datato (art. 90 comma 3 D.Lgs 81) Evidenza del contratto sarà data attraverso la compilazione del documento: “Nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori” (Mod. E 00).
Questa figura assume un compito importante nella fase di esecuzione dei lavori, in quanto deve coordinare l’applicazione dei principi generali di sicurezza alle attività di cantiere, curando in modo particolare il coordinamento fra le diverse imprese e tra i lavoratori autonomi.
Nel caso di assenza prolungata, sentito il committente o Responsabile dei lavori, delega un tecnico in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 D.Lgs. 81 che lo sostituisce.
In base all’art. 90 comma 8 D.Lgs. 81, il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire il CSE in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98".












