Attività particolarmente pericolose: autocertificazione integrata per piccole aziende

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate contenute nell’articolo 6, comma 8, lettera f) del Testo Unico sicurezza. Il Testo Unico prevede che fino e non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

Il Testo Unico prevede inoltre, all’art. 236 comma 4, che l’autocertificazione in materia di valutazione dei rischi debba essere puntuale e dettagliata nelle ipotesi in cui nell’ambiente di lavoro siano presenti particolari pericoli per la salute.

I dati da inserire relativamente le circostanze e alle caratteristiche del rischio sono:

  • le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni, mutageni o di processi industriali, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati;
  • i quantitativi delle sostanze o dei preparati pericolosi impiegati;
  • il numero dei lavoratori esposti;
  • l’esposizione dei lavoratori e il grado della stessa;
  • le misure preventive e protettive applicate e il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
  • le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e preparati eventualmente usati come sostituti.
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