Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2011 del Decreto 6 dicembre 2011 recante "Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio" è stata introdotta una proroga di 24 mesi al termine ultimo, inizialmente fissato dal D.M. 3 Novembre 2004 al 16 Febbraio 2011, per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Il decreto ha quindi fissato il prossimo 18 febbraio, il nuovo termine per la sostituzione dei maniglioni privi di marcatura CE.
Rimangono invece invariate, le regole di scelta per i dispositivi di apertura manuale delle porte, installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Ricordiamo che:
- i dispositivi per le uscite di emergenza devono essere conformi alla UNI EN 179 (art. 1)
- i dispositivi per le uscite antipanico invece devono essere conformi alla UNI EN 1125 (art. 1)
- i dispositivi sopracitati devono essere marcati CE (art. 5)