L’RSPP datore di lavoro e l’obbligo di aggiornamento

Il datore di lavoro RSPP è soggetto all'aggiornamento? e secondo quali modalità?

Il datore di lavoro che ha optato per lo svolgimento diretto del compiti del servizio di prevenzione e protezione (come previsto dall’art. 34 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81), non ha istituito un vero e proprio servizio di prevenzione e protezione  ma ha deciso di svolgere lui direttamente i compiti che il legislatore ha assegnato a tale servizio.

Mentre quando si istituisce un vero e proprio servizio di prevenzione, interno o esterno all’azienda che sia, l'obbligo di formazione e aggiornamento è regolamentato da due accordi (uno del 26/1/2006 e l’altro del 5/10/2006) che suddividono in 9 macrosettori le attività e istituiscono 3 moduli di formazione (moduli A e B, destinati sia ai RSPP che agli ASPP, modulo C, solo per gli RSPP), per la figura del RSPP DATORE DI LAVORO la formazione è stata regolamentata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto del 16/1/1997.

La formazione del Datore di lavoro, quindi consiste nella frequenza di un corso della durata minima di sedici ore comune a tutti i settori di attività.

Per quanto riguarda l'aggiornamento, invece, deve sì aggiornarsi come previsto dal TU Sicurezza, ma secondo le modalità che fisserà l’ulteriore accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza Stato Regioni previsto dall’art. 34 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, non ancora approvato.

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