SENTENZA | L’impresa risponde di omicidio colposo

A causa di un’intossicazione acuta da acido solfidrico, inalato nel corso di operazioni di bonifica di alcune cisterne, alcuni operai sono deceduti mentre altri hanno riportato lesioni personali gravi e gravissime, a seguito delle quali sono stati diagnosticati “sindrome depressivo-ansiosa e disturbo post-traumatico da stress”.

Coinvolte tre società: la società di autolavaggio e rimessaggio (X) che aveva ricevuto l’incarico di svolgere attività di bonifica di alcune cisterne in subappalto dalla società (Y), la quale, a sua volta, aveva ricevuto tale richiesta di intervento da un’altra società propria cliente (K).

Il Tribunale di Trani con la sentenza del 26 ottobre 2009 ha condannato due delle tre società coinvolte (X) e (Y) per omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime. Condanna che si aggiunge (non sostituisce!) alla responsabilità delle persone fisiche coinvolte, regolata invece dal diritto penale comune. 

La sentenza dà spunto per alcune importanti riflessioni sulla responsabilità introdotta dal d.lgs. 231/01, così come modificato dalla Legge Delega 123/07.

Commento NECSI
Interessante commento alla sentenza sul tragico incidente mortale di Molfetta. Evidenziamo in particolare due aspetti:

  • il primo relativamente alla definizione di interesse e vantaggio dell'Ente riconosciuto per l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01
    Con l’introduzione dell’art. 25-septies nel D.Lgs. n. 231/01 (Legge Delega n. 123/07), l’interesse dell’ente può sussistere anche nel momento in cui vengono compiuti reati colposi, non solo dolosi. Se l’evento delittuoso, infatti, è il risultato della mancata adozione di misure di prevenzione (anche di processo e di organizzazione), è agevole sostenere che la stessa abbia garantito un vantaggio alla società o all’ente, spesso in termini di risparmio di costi.
  • il secondo relativo al concetto per cui il DVR, anche se correttamente redatto, non ha di per sè l'efficacia esimente riconosciuta al Modello Organizzativo di cui all'art. 30 del D.Lgs. 81/08.
    Il DVR, infatti, è teso contemporaneamente a mappare e a gestire il rischio specifico nella prevenzione degli infortuni e ad introdurre sistemi di controllo del sistema operativo.
    Mentre il modello organizzativo, seppur in alcuni punti si sovrappone al primo, è caratterizzato anche dall’implementazione di sistema di vigilanza che culmina nella previsione di sanzioni per eventuali inadempimenti, nonché dall’adozione di un sistema di gestione delle risorse finanziarie, idonee a prevenir la commissione di tutti i reati presupposto della responsabilità amministrativa.
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