Correttivo al TU Sicurezza: si del Parlamento con osservazioni

Dopo il sì della Conferenza Unificata, il decreto correttivo "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante attuazione dell’art. 1, della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" che andrà a modificare il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81  incassa i pareri con osservazioni di Camera e Senato. Lo schema di decreto torna ora al Consiglio dei Ministri che potrà dare definitiva approvazione entro e non oltre il prossimo 16 agosto.

Le principali novità introdotte consistono, oltre che nella semplificazione formale di alcuni documenti fondamentali (per es. la valutazione dei rischi), in una generalizzata razionalizzazione delle sanzioni penali ed amministrative. A questo proposito si sottolinea la conferma dell’aumento automatico delle sanzioni in ipotesi di rischio immanente e, mentre sono previste sanzioni solo amministrative in caso di inadempienza di obblighi meramente formali, verrà mantenuto l’arresto per l’omessa «valutazione del rischio» nelle aziende a rischio di incidente rilevante. Sono inoltre introdotti i lavoratori in prova tra le categorie di lavoratori non computabili ai fine dell’osservanza della normativa. Per quanto riguarda il potere di sospensione dell'impresa, si passa dal concetto di ''reiterazione della violazione'' a quello di ''violazioni plurime'': la sospensione ora è prevista anche nel caso in cui alla prima verifica si riscontrino violazioni varie, non più solo in caso di violazioni dello stesso tipo reiterate nel tempo.

Altri punti di rilievo affrontati dal correttivo sono:

  • rivisitazione dell’apparato sanzionatorio, per garantire l’effettività della sanzione e superare la non trascurabile differenza tra rigore formale delle norme e pratica applicazione delle stesse nel sistema produttivo;
  • introduzione del principio della presunzione di conformità (art. 2-bis); 
  • modifica dell’ambito soggettivo di riferimento per determinate tipologie di lavoratori (art. 3); 
  • l’assegnazione di nuove competenze all’INAIL in tema di assistenza riabilitativa non ospedaliera in favore di vittime di infortuni sul lavoro (art. 7);
  • individuazione puntuale delle condizioni di responsabilità pernale per i datori di lavoro, il dirigente ed il preposto (art. 10-bis); 
  • modifica della disciplina relativa all’appalto, per cui si prevede che il DUVRI debba essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori (art. 14); 
  • modifica della disciplina in tema di data certa che consentirebbe di attestare tale data dietro presa visione e sottoscrizione del DVR a tutti i rappresentanti in tema di sicurezza (art. 16).

Camera e Senato si dicono sostanzialmente favorevoli, ma hanno subordinato il loro parere a numerose osservazioni tra cui evidenziamo:

  • Strumento della sospensione dell’attività imprenditoriale: il Governo è invitato valutare l’opportunità di sostituire il requisito delle “plurime” violazioni con quello delle “reiterate” violazioni, quali individuate dal decreto previsto dall’articolo 14, comma 1, del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro o, nella fase transitoria antecedente l’adozione di tale provvedimento, dall’allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • Contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (art. 26 dlgs 81/2008): si chiede di dare maggiore chiarezza ai seguenti profili:
    – se si deve applicare l’art. 26 nell’ambito di una cantiere temporaneo o mobile con più imprese, quando sia stato elaborato il PSC;
    – quale disciplina vada applicata nel caso il committente non sia anche il datore di lavoro.
  • Preventiva regolare occupazione: se riferito all’obbligo di denuncia di assunzione preventiva, non è l’unico strumento valido per valutare la regolarità del rapporto di lavoro. Andrebbe quindi prevista , modificando l’articolo 14, comma 1, del dlgs 81/2008, l’adozione di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza del Ministero competente, qualora questi riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
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