
Gli stabilimenti successivi al 1988 autorizzati (per le emissioni in atmosfera) prima del 01/01/2000 devono presentare una domanda di autorizzazione per la prosecuzione dell’attività tassativamente entro il 31/12/2013 (ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 281, comma 1, lettera b).
Il quadro legislativo di riferimento è stato tuttavia modificato dal DPR 59/2013, che ha istituito la nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Infatti per essere soggetti ad AUA è sufficiente essere assoggettati al rilascio, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti 7 titoli abilitativi previsti:
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Ne consegue che se lo stabilimento interessato dalla scadenza del 31/12 è in possesso di autorizzazione ordinaria, è necessario presentare domanda di AUA.
In secondo luogo, questo comporta che se lo stabilimento è in possesso di altri titoli abilitativi, la domanda di AUA dovrà descrivere anche i relativi aspetti (es. scarichi idrici). Una domanda di prosecuzione attività può quindi trasformarsi in una domanda più complessa e corposa, con il vantaggio però di ottenere un’autorizzazione unica della durata di 15 anni.
In questo contesto, si sottolineano anche le recenti modifiche al campo di applicazione del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni in atmosfera, apportate dal D.Lgs. 69/2013 dopo la conversione in legge (cd. Decreto Fare). È stato infatti modificato l’Allegato IV (parte I e parte II) alla Parte Quinta, in particolare per quanto riguarda gli stabilimenti annessi alla lavorazione di materiale di origine vegetale. Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate.
Estratto D.L. 69/2013, art. 41-ter
1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché silos per i materiali vegetali";
- dopo la lettera v) è inserita la seguente: "v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas";
- alla lettera z), la parola: "potenzialmente" è soppressa;
- dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti: kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera. kk-ter) Frantoi".
2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- dopo la lettera v) è inserita la seguente: "v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato";
- dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente: "oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato".












