
La Regione Piemonte ha pubblicato la Circolare n. 1/AMB del 28 gennaio 2014, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".
Il testo della Circolare n. 1/AMB del 28 gennaio 2012
Il 29 maggio u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, mediante il quale viene data attuazione a quanto disposto dall'articolo 23 del d.l. 5/2012 (c.d. "Semplifica Italia") convertito, con modifiche, dalla l. 35/2012.
Alla pubblicazione del decreto ha fatto seguito un'intensa attività interregionale, coordinata dalla Regione Piemonte in qualità di capofila per l'ambiente, volta ad un raffronto e ad un'interpretazione condivisa di alcuni punti critici della norma, riguardo ai quali si erano registrate diversificate opinioni non solo tra le Regioni, ma anche tra le Amministrazioni provinciali.
[…]
Venendo ora alla circolare ministeriale sopra richiamata, essa interviene innanzitutto a chiarire il profilo del requisito soggettivo di applicazione del decreto, sancendo che il decreto si applica sia alle piccole e medie imprese, sia – in via residuale – a tutti gli impianti non ricompresi nel campo di applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale e, pertanto, anche ai gestori che siano grandi imprese non soggette ad autorizzazione integrata ambientale.
Sotto il profilo invece dell'ambito oggettivo di applicazione, ovvero con riferimento agli atti o provvedimenti che l'autorizzazione unica ambientale sostituisce, il comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 59/2013 fa riferimento ai seguenti titoli:
- autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del d.lgs. 152/2006;
- comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 112 del d.lgs. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006;
- autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del d.lgs. 152/2006;
- comunicazione o nulla osta di impatto acustico di cui all'articolo 8 della l. 447/1995;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del d.lgs. 99/1992;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. 152/2006.
Riguardo all'obbligatorietà o meno del ricorso all'autorizzazione unica ambientale le indicazioni ministeriali optano per un'interpretazione della norma volta a sostenerne l'obbligatorietà in linea generale soprattutto sulla base dell'articolo 23, comma 1, lett.a) del d.l. 5/2012 che, nel disporre l'effetto sostitutivo di tutti i titoli abilitativi ricollegato al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, renderebbe obbligatoria la sua richiesta "pena la frustrazione delle finalità di semplificazione dell'intervento regolatorio in esame, consistente nella riduzione in favore degli operatori (privati e pubblici) degli oneri burocratici connessi alla gestione dell'attività di impresa".
Dall'interpretazione ministeriale sopra riportata discende l'obbligatorietà dell'autorizzazione unica ambientale anche nel caso di rinnovi di sola comunicazione riferiti ad attività d'impresa soggette anche ad altri titoli autorizzativi: in tal caso il procedimento avrà ad oggetto tutti gli aspetti inerenti i comparti ai quali fanno riferimento le autorizzazioni e i titoli abilitativi ai quali l'impresa risulta soggetta, in ossequio al principio comunitario dell'approccio integrato alle problematiche ambientali.
La facoltatività espressa dall'articolo 10, comma 2, che utilizza il verbo servile con riferimento al periodo transitorio, andrebbe quindi letta solo con riferimento al limite temporale a partire dal quale deve ritenersi vigente il nuovo regime.
Sarà comunque possibile scegliere di non ricorrere all'autorizzazione unica ambientale nei casi espressamente previsti e, pertanto, quando si tratti di attività soggette a mera comunicazione oppure ad autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (articolo 3, comma 3 e 7, comma 1).
Con riferimento alle diverse ipotesi di obbligatorietà/facoltatività del ricorso all'autorizzazione unica ambientale in rapporto alle comunicazioni e alle autorizzazioni in scadenza nel singolo caso concreto si rinvia comunque ai punti 3, 4 e 5 della circolare ministeriale più volte richiamata, nonché alla tabella allegata al presente atto (Allegato 1).
Con riferimento invece alle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni di cui al Capo III del d.p.r. 59/2013, nell'Allegato 2 al presente provvedimento sono riportate le autorizzazioni che la Regione Piemonte ha adottato ai sensi all'articolo 272 del d.lgs. 152/2006, nonché quelle in ordine alle quali è di prossima adozione la relativa modulistica di adesione.
L'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 59/2013 prevede un'attività istruttoria più completa ed integrata ed una scadenza unica del titolo autorizzativo rilasciato al termine del procedimento: quindici anni a decorrere dalla data del rilascio.
Una durata così estesa dell'autorizzazione unica ambientale, che unifica tutti i titoli abilitativi da essa sostituiti, esige che l'autorità competente sia messa nelle condizioni di considerare la situazione dell'impianto nella sua globalità, con riferimento a tutti gli aspetti oggetto delle autorizzazioni sostituite.
A tal fine, il gestore non sarà costretto a presentare tutta la documentazione normalmente richiesta per i diversi titoli abilitativi sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale, poiché l'applicazione in via analogica della disposizione prevista per il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale all'articolo 5, comma 2, consentirà al medesimo di far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente, nel caso in cui le condizioni d'esercizio o le informazioni in essa contenute siano rimaste immutate.
In tal caso, il gestore dell'impianto/attività dovrà semplicemente fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base delle suddette autorizzazioni.
Si ricorda che su tali dichiarazioni le autorità competenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, soprattutto nel caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (articolo 71 d.p.r. 445/2000).
Da ultimo la circolare ministeriale citata chiarisce come il termine entro cui deve essere presentata la prima domanda di autorizzazione unica ambientale di cui all'articolo 10, comma 2, in caso di scadenza di titolo abilitativo, costituisca norma generale, destinata ad essere derogata dalle norme settoriali che eventualmente prevedano termini diversi per la presentazione della domanda di titoli abilitativi, come ad esempio quella relativa all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Con riferimento invece all'inclusione in autorizzazione unica ambientale di ulteriori atti autorizzativi rispetto a quelli elencati all'articolo 3, comma 1 del d.p.r. 59/2013, si comunica che l'Amministrazione regionale ha provveduto ad introdurre nel disegno di legge regionale n. 336 (Modifiche ed integrazioni a leggi regionali in materia di ambiente e di aree naturali protette) attualmente all'esame dell'Aula consiliare un articolo volto ad assicurare l'attuazione dell'articolo 3, comma 2 che demanda alle Regioni tale compito.
Occorre a questo punto constatare che rimangono esclusi dall'ambito di applicazione dell'autorizzazione unica ambientale, oltre ai procedimenti di autorizzazione ambientale integrata e di valutazione di impatto ambientale (VIA), che il decreto espressamente menziona, anche i procedimenti che si caratterizzano per la loro specialità e unicità.
Si tratta in particolare:
- del procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006;
- del procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e delle procedure abilitative semplificate di cui al d.lgs. 28/2011;
- dell'autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del d.lgs. 152/2006;
- dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW di cui all'articolo 8, comma 2 del d.lgs. 20/2007.
[…]
Il fatto che l'autorizzazione unica ambientale, nei casi in cui è obbligatoria oppure laddove attivata dal gestore dell'impianto esistente, "sostituisca" gli atti di comunicazione, di notifica ed autorizzazione di cui all'articolo 3 del d.p.r. 59/2013 consiglia che l'autorità competente acquisisca gli elementi tecnici necessari per il rilascio delle autorizzazioni, oltre che dai soggetti competenti in materia ambientale (definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. c, come le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che in base alla normativa vigente "intervengono" nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale), anche dai soggetti presso i quali è attualmente incardinata la funzione autorizzativa.
Tra questi ultimi sono da annoverare anche i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, quali ad esempio i gestori del servizio idrico integrato che rilasciano l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali.
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Per quanto concerne infine altri aspetti eminentemente applicativi del decreto in esame si rinvia, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali attuativi di cui all'articolo 10 comma 3, all'Allegato 3 al presente atto ove sono riportate alcune indicazioni procedurali, nonché il modello generale di istanza di autorizzazione unica ambientale, precisando che i proponenti sono inoltre tenuti a riferirsi alla documentazione ed alla modulistica attualmente richiesta dalle autorità o dai soggetti competenti per i titoli abilitativi assorbiti nell'autorizzazione unica ambientale.
Il modello generale di istanza AUA predetto sarà disponibile nel sito internet delle autorità competenti nonché nel Portale regionale dello Sportello unico all'indirizzo www.sistemapiemonte.it.












