
Il Decreto applica il comma 4 del art. 232 del D.Lgs. 81/08 "Adeguamenti normativi" (Titolo IX – Sostanze pericolose, Capo I – Protezione da agenti chimici) con il seguente testo:
"Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei ministri del Lavoro e della Previdenza sociale e della Salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l’individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro".












