
REACH, il 30 novembre scatta l'obbligo per le imprese di registrare le sostanze chimiche presso l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche.
Gli operatori del settore chimico, le industrie metallurgiche e del settore tessile sono chiamate a provvedere agli obblighi introdotti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (noto come ), ed, in particolare, alla registrazione delle sostanze o preparati chimici di uso più comune o più pericolose. Tutte le imprese che non ottemperano agli obblighi contenuti nel regolamento rischiano multe salate.
LE SCADENZE PER LE IMPRESE
- Entro il prossimo 30 novembre 2010 scade il termine per la registrazione sia delle sostanze in quantitativi pari o superiori alle 1000 tonnellate, sia di sostanze cancerogene, mutagene e sostanze tossiche per la riproduzione (categoria CMR 1 e 2) superiori ad una tonnellata annua e sostanze classificate come molto tossiche per gli organismi acquatici ( R50/53) superiori alle 100 tonnellate.
- Entro il 30 novembre 2010, l'ECHA ha reso noto che, in alcuni casi speciali, le imprese che non possono eseguire correttamente la procedura di registrazione entro i termini di legge, possono beneficiare di una deroga dopo avere preventivamente informato l’ECHA entro il 30 novembre.
Si tratta delle seguenti situazioni:
- Difficoltà di fornire i dati prescritti negli allegati VII e VIII del regolamento a tempo debito o difficoltà per gli importatori di miscele a ottenere dati analitici e di composizione relativi alle sostanze presenti nella miscela ricevuta dai loro fornitori
- Impossibilità di trasferire preregistrazioni o di inoltrare una preregistrazione tardiva a causa di modifiche della personalità giuridica
- Mancata trasmissione da parte dell’impresa registrata come capofila di un fascicolo pienamente conforme al regolamento REACH;
- Gli utilizzatori a valle sono costretti a divenire importatori, poiché una sostanza non risulta registrata da alcun fornitore operante all’interno dell’UE
- I dichiaranti devono adattarsi a istruzioni nuove/aggiornate e, pertanto, hanno difficoltà a fornire a tempo debito i dati prescritti negli allegati VII e VIII del regolamento Il documento e la lista completa delle fattispecie in cui l’ECHA riconosce l’esistenza della causa di forza maggiore sono consultabili on line nella sezione del DCG sul sito web dell’ECHA all’indirizzo: http://echa.europa.eu/help/dcg_it.asp.
Le imprese che ritengono di trovarsi in una delle situazioni descritte devono contattare l’ECHA on line, compilando la scheda presente sul sito.
- Entro il 3 gennaio 2011, le imprese, inoltre, sono chiamate a riclassificare le sostanze che vendono, in conformità alle nuove regole sulla classificazione e l’etichettatura al fine di provvedere, a notificare all’ECHA la classificazione e l’etichettatura delle loro sostanze chimiche.
Tale obbligo incombe anche sulle PMI in quanto le notifiche devono essere inviate anche per piccole quantità di sostanze chimiche.
- Il 31 maggio 2013, poi, scade il termine per la registrazione di sostanze chimiche in quantitativi pari o superiori alle 100 tonnellate, mentre il 31 maggio 2018 scade il termine per la registrazione di sostanze in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata.












