Scade il 30 novembre il termine per la registrazione delle sostanze chimiche

REACH, il 30 novembre scatta l'obbligo per le imprese di registrare le sostanze chimiche presso l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche.

Gli operatori del settore chimico, le industrie metallurgiche e del settore tessile sono chiamate a provvedere agli obblighi introdotti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (noto come ), ed, in particolare, alla registrazione delle sostanze o preparati chimici di uso più comune o più pericolose. Tutte le imprese che non ottemperano agli obblighi contenuti nel regolamento rischiano multe salate.

LE SCADENZE PER LE IMPRESE

  • Entro il prossimo 30 novembre 2010 scade il termine per la registrazione sia delle sostanze in quantitativi pari o superiori alle 1000 tonnellate, sia di sostanze cancerogene, mutagene e sostanze tossiche per la riproduzione (categoria CMR 1 e 2) superiori ad una tonnellata annua e sostanze classificate come molto tossiche per gli organismi acquatici ( R50/53) superiori alle 100 tonnellate.
     
  • Entro il 30 novembre 2010, l'ECHA ha reso noto che, in alcuni casi speciali, le imprese che non possono eseguire correttamente la procedura di registrazione entro i termini di legge, possono beneficiare di una deroga dopo avere preventivamente informato l’ECHA entro il 30 novembre.

    Si tratta delle seguenti situazioni:

    • Difficoltà di fornire i dati prescritti negli allegati VII e VIII del regolamento a tempo debito o difficoltà per gli importatori di miscele a ottenere dati analitici e di composizione relativi alle sostanze presenti nella miscela ricevuta dai loro fornitori
    • Impossibilità di trasferire preregistrazioni o di inoltrare una preregistrazione tardiva a causa di modifiche della personalità giuridica
    • Mancata trasmissione da parte dell’impresa registrata come capofila di un fascicolo pienamente conforme al regolamento REACH;
    • Gli utilizzatori a valle sono costretti a divenire importatori, poiché una sostanza non risulta registrata da alcun fornitore operante all’interno dell’UE
    • I dichiaranti devono adattarsi a istruzioni nuove/aggiornate e, pertanto, hanno difficoltà a fornire a tempo debito i dati prescritti negli allegati VII e VIII del regolamento Il documento e la lista completa delle fattispecie in cui l’ECHA riconosce l’esistenza della causa di forza maggiore sono consultabili on line nella sezione del DCG sul sito web dell’ECHA all’indirizzo: http://echa.europa.eu/help/dcg_it.asp.

    Le imprese che ritengono di trovarsi in una delle situazioni descritte devono contattare l’ECHA on line, compilando la scheda presente sul sito.
     

  • Entro il 3 gennaio 2011, le imprese, inoltre, sono chiamate a riclassificare le sostanze che vendono, in conformità alle nuove regole sulla classificazione e l’etichettatura al fine di provvedere, a notificare all’ECHA la classificazione e l’etichettatura delle loro sostanze chimiche.

    Tale obbligo incombe anche sulle PMI in quanto le notifiche devono essere inviate anche per piccole quantità di sostanze chimiche.
     

  • Il 31 maggio 2013, poi, scade il termine per la registrazione di sostanze chimiche in quantitativi pari o superiori alle 100 tonnellate, mentre il 31 maggio 2018 scade il termine per la registrazione di sostanze in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata.
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