
La sentenza 45/2009 della Cassazione impone l'obbligo di garantire la sicurezza dei propri addetti anche in attività condotte all'esterno.
L'imprenditore è tenuto a garantire la sicurezza del proprio personale anche quando questo è impegnato presso altre aziende. Nei casi di esternalizzazione di alcune fasi del processo produttivo, infatti, il datore di lavoro deve accertare i rischi presenti sul «teatro di lavoro» e di conseguenza, istruire gli operai in maniera adeguata e prevenire le situazioni di pericolo.
Il fatto nasce dalla richiesta di risarcimento di un autotrasportatore che, durante una fase di caricamento presso una terza ditta, era stato coinvolto in un infortunio a causa della modalità di riempimento dell'autocisterna da parte degli operai.
L'imprenditore ha rivendicato la propria estraneità all'infortunio, evidenziando che il lavoratore indossava l'elmetto di protezione e che la fase tecnica di svuotamento e riempimento era effettuata da un'altra impresa, e che quindi la responsabilità era della ditta esterna.
La Cassazione ha però confermato la colpevolezza dell'imprenditore, ricordando che può discendere anche dall'assenza di informazione circa i rischi della lavorazione e che l'obbligo di sicurezza si estende a tutto l'ambiente lavorativo nel quale opera il dipendente.
Pertanto, in presenza di esternalizzazione di alcune fasi, il datore di lavoro è obbligato «ad informarsi dei rischi derivanti dall'opera o dal risultato del l'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti».












