Rinnovabili: in arrivo in Veneto il nuovo regolamento per la costruzione e l’esercizio degli impianti

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, la legge regionale n. 27 del 7 novembre 2013 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2006/123/CE e della Direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)".

In particolare, l'articolo 21 comma 3 della Legge regionale n. 27 del 7 novembre 2013, dispone quanto segue:

  1. La Giunta regionale nell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 21 è tenuta a seguire i seguenti principi e criteri direttivi:
    1. garantire la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
    2. assicurare la pubblicità e la trasparenza in conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione;
    3. disciplinare la procedura di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio nonché di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e successive modificazioni e dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
    4. prevedere che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico che si conclude con un provvedimento assunto in sede di conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;
    5. prevedere che l'autorizzazione unica, che comprende tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la gestione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale, costituisca titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e secondo le prescrizioni in essa contenute;
    6. prevedere che l'autorizzazione unica, che deve contenere anche l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale a carico del soggetto proponente a seguito della dismissione dell'impianto, ove necessario, costituisca variante allo strumento urbanistico comunale;
    7. disporre con l'autorizzazione unica le eventuali misure compensative a favore del comune ove è realizzato l'impianto, in conformità al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
    8. disciplinare l'impegno del proponente alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa;
    9. disciplinare le ipotesi per il rilascio dei titoli abilitativi da parte dei comuni per gli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico;
    10. disciplinare i tempi per l'attivazione degli impianti autorizzati, tenendo conto delle singole tipologie degli stessi, nel rispetto della normativa vigente;
    11. valutare sotto il profilo urbanistico i progetti di modifica o di potenziamento di impianti già autorizzati solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.
  2. L'ammontare delle spese istruttorie poste a carico del proponente è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".
  3. La disciplina del regolamento di cui all'articolo 21 non si applica alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore dello stesso; è fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere espressamente l'applicazione della nuova disciplina.
  4. I Comuni trasmettono alla Giunta regionale copia dei titoli abilitativi rilasciati per gli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili di propria competenza nonché copia dei provvedimenti di diniego.

Consulta la legge regionale n. 27 del 7 novembre 2013

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